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Channel: Il Blog dei Bed and Breakfasts/Appartamenti Vacanze/Affittacamere in Italia
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COME DISINTERMEDIARE Flipkey by TripAdvisor: il nuovo servizio di visibilità per appartamenti e B&B al solo 3% di commissione

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COME DISINTERMEDIARE
Flipkey by TripAdvisor: il nuovo servizio di visibilità per appartamenti e B&B al solo 3% di commissione
di Stefano Calandra - www.aibba.it
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Un potenziale gestore che intenda aprire una nuova attività di Bed and Breakfast/Affittacamere/Casa Vacanze o appartamento turistico ha maggiori possibilità - al giorno d' oggi - di ottenere un alto numero di prenotazioni dirette, rispetto al gestore che, invece, ha già da tempo iniziato l'attività.

Ho trattato l'argomento in modo completo già in un recente post, che potete trovare qui: http://gestireunbedandbreakfast.blogspot.it/2013/04/disintermediare-e-sempre-piu-difficile.html.

Qui aggiungo solo che FlipKey, che fino ad ora prendeva appartamenti solo con canone annuale, da adesso rientra nella politica del 3% di commissione.

Flipkey e' il metodo di inserire il proprio appartamento o B&B su Tripadvisor, cliccate QUI per aggiungere gratuitamente la Vosra struttura!

Consiglio vivamente di utilizzarlo!




 
Qui trovi maggiori informazioni sui servizi offerti dalla mia agenzia AIBBA&AgICAV.
QUI un mio breve Curriculum Vitae.

Cordiali saluti a tutti!













Stefano Calandra* - AIBBA&AgICAV, Email: calandra@aibba.it

* Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere,  di AICAV - Associazione Italiana Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV - Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore (2011) e titolare di AIBBA&AgICAV - Agenzia Nazionale dei Bed & Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.

NORMATIVA REGIONE PUGLIA È stata pubblicata la nuova legge regionale sul Breakfast, la L. R. n. 27/2013

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NORMATIVA REGIONE PUGLIA
È stata pubblicata la nuova legge regionale sul Breakfast, la L. R. n. 27/2013

di Stefano Calandra - www.aibba.it
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Un potenziale gestore che intenda aprire una nuova attività di Bed and Breakfast in Puglia ha ora come riferimento una nuova normativa, pubblicata lo scorso 7 agosto 2013 sul BUR regione Puglia, vedi QUI il testo.

Il nuovo testo di legge consente agli operatori che hanno aperto un Bed & Breakfast dopo il 7 agosto 2013 di conformarsi alla norma stessa entro sei mesi dalla pubblicazione.
Invece, per i Bed and Breakfast che hanno aperto precedentemente, seguendo i dettami della normativa 17/2001, "possono optare tra la tipologia “a conduzione familiare” e la tipologia “imprenditoriale” entro e non oltre il 31 dicembre 2016, mantenendo nel periodo transitorio lo steso numero di stanze e posti letto detenuti" (art. 14).
Il nuovo testo non aggiunge molto al vecchio precedentemente pubblicato nel 2001 ed ora abrogato, Se non per la distinzione netta ed ora effettivamente più chiara tra "B&B imprenditoriale"(art. 3, con un max di 6 camere e 18 posti letto a seconda dei metri quadri delle camere) che richiede la P. IVA e "B&B a conduzione familiare"(art.2 con un max di 3 camere e 9 posti letto a seconda dei metri quadri delle camere) che potrebbe, secondo certi parametri (vedi QUI) non richiederla.
Tutti requisiti precedentemente richiesti dalla vecchia normativa, sono richiesti anche in questa come per esempio l'osservazione delle norme sulla sicurezza, l'obbligatorietà di una polizza assicurativa di responsabilità civile, L'osservanza della normativa sull'accesso ai locali dei disabili motori, le certificazioni tecniche di legge ed in generale tutte le prescrizioni richieste sia dalla Ue sia dallo Stato italiano la cui sintesi è fornita dalla guida "Passo dopo Passo" fornita a tutti gli abbonati della mia agenzia.
Ulteriori approfondimenti sulla normativa della Puglia per l'apertura di un'attività ricettiva di Bed & Breakfast ed anche di Casa Vacanza, appartamento turistico, Affittacamere sono rinvenibili a questa pagina.

Ulteriori approfondimenti consulenze sono disponibili su abbonamento, BASE o COMPLETO. Qui trovi maggiori informazioni sui servizi offerti dalla mia agenzia AIBBA&AgICAV.
Cordiali saluti a tutti!













Stefano Calandra* - AIBBA&AgICAV, Email: calandra@aibba.it

* Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere,  di AICAV - Associazione Italiana Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV - Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore (2011) e titolare di AIBBA&AgICAV - Agenzia Nazionale dei Bed & Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.

24/04/2015 NORMATIVA TURISMO REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE n. 11/2013

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NORMATIVA REGIONE VENETO B&B
Entra in vigore il 24/04/2015 il Regolamento attuativo per le strutture Extralberghiere - Le principali novità della nuova legge regionale sul Turismo Veneto, la LEGGE REGIONALE  n. 11 del 14 giugno 2013

di Stefano Calandra - www.aibba.it
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Un potenziale gestore che intenda aprire una nuova attività di Bed and Breakfast/Affittacamere/Appartamento Turistico in Veneto ha ora come riferimento una nuova normativa, pubblicata il 16 giugno 2013 sul BUR regione Veneto, vedi QUI il testo.

La L.R. 11/2013 è entrata definitivamente in vigore il 24/04/2015 per le strutture extralberghiere, con la pubblicazione sul BUR Veneto nella stessa data del regolamento attuativo.
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Vedi QUI un riassunto schematico della LR 11/2013.
Vedi qui (clicca QUI) nuovo testo di L.R. 11/2013 completo.

Vedi QUI nuovo Regolamento Attuativo - DGR 419- Pubblicato in BUR 24/04/2015 (sottolineato da me nelle cose più importanti)

Vedi QUI Allegato A regolamento attuativodel 24/04/2015 (sottolineato da me nelle cose più importanti)





Vedi QUI (clicca QUI) il mio commento tecnico del 2014 alla L.R. 11/2013 sul punto dei B&B/Affittacamere e Case Vacanza

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Il nuovo testo di legge LR 11/2013 è definitivamente entrato in vigore dal 24/04/2015 e la vecchia LR 33/2002 definitivamente abrogata.
Vi sono alcuni aspetti innovativi rispetto alla normativa precedente del 2002, per quanto concerne Bed and Breakfast, Alloggi Turistici (ex Affittacamere) e UAAUT (App. ammobiliati ad uso turistico o cd. "Appartamenti Vacanze"). 

Nella nuova norma non è più presente quindi la distinzione, all'interno della categoria delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, tra le strutture gestite in forma imprenditoriale e quelle gestite in forma non imprenditoriale, che fissava, come criterio distintivo, il limite di quattro unità abitative.
Nel nuovo testo legislativo regionale il requisito dell'imprenditorialità del gestore è quindi obbligatoriamente richiesto per tutte le strutture ricettive, tranne per coloro che intendono iniziare un'attività di bed & breakfast da esercitarsi in via occasionale, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'articolo 27 della l.r. n. 11/2013. Non ci sono giorni minimi di apertura/chiusura per un B&B occasionale ed i criteri di occasionalità sono stabiliti da apposite circolari dell'AdE, vedi QUI (Clicca QUI) maggiori info sui criteri per stabilire se un B&B è occasionale o no.

Le principali novità:
  1. Vedi QUI Vademecum B&B
  2. Vedi QUI Vedemecum Unità abitative ammobiliate ad uso turistico (UAC)
  3. Vedi QUI Vademecum Locazioni turistiche ex codice civile (locazione pura).
  4. Vedi QUIDeliberazione della Giunta Regionale n. 881 del 13 luglio 2015 sulle locazioni turistiche.
  5. Vedi QUI modulo regionale di comunicazione obbligatoria delle Locazioni turistiche.
  6. VEDI QUI FAQ strutture extraberghiere in Veneto. 
  7. Scarica QUI modulo di SCIA Veneto exralberghiero.
  8. Innovativo in tutti i casi è la possibilità di aggiungere per ogni camera od unità abitativa, un letto supplementare, in deroga ai limiti dimensionali usuali, con obbligo di ripristino alla partenza del cliente del numero di posti letto originariamente autorizzato.
  9. Introdotta una classifica a "Leoni"(!): 2-3-4 leoni le graduatorie.
  10. Per l'apertura dell'attività si devepresentare la domanda di rilascio di prima classificazione alla Provincia, tramite la procedura telematica www.impresainungiorno.gov.it: per maggiori dettagli sull’iter di presentazione visitare la paginawww.regione.veneto.it/web/turismo/come-chiedere-la-classificazione; dopo aver ottenuto la classificazione (di solito 30-45 gg.), si presenta la SCIA, segnalazione certificata di inizio attività, al Comune, tramite la procedurawww.impresainungiorno.gov.it.
  11. CLASSIFICAZIONE strutture esistenti. Ai sensi dell'art. 50, c. 6 e 7 della LR 11/2013,"le strutture ricettive già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge e le sedi congressuali già esistenti alla stessa data, devono ottenere la nuova classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (24/4/2015 ndr) del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura delle strutture ricettive o sedi congressuali non classificate ai sensi della presente legge.". "I bed & breakfast, le foresterie per turisti e le unità abitative ammobiliate ad uso turistico non classificate, già regolarmente esercitate prima dell’entrata in vigore della presente legge regionale, devono ottenere la classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura della struttura non classificata."[AIBBA&AgICAV esegue la presentazione della SCIA di riclassificazione a soli EUR 70 + IVA, in soli 4 gg. lavorativi. Servizio rivolto solo agliabbonati con quota Completa, vedi QUI].
  12. Cartellino dei prezzi. Esso va esposto dentro la struttura in modo visibile (art. 34 LR 11/2013), secondo il nuovo modello regionale approvato il 15/10/2015, vedi QUI per scaricare il modulo. Le strutture già in essere a questa data dovranno compilare ed esporre il nuovo modulo prezzi, in occasione della riclassificazione obbligatoria in Leoni, di cui al punto precedente. 
  13. Conferma requisiti strutture con P. IVA, già aperte prima del 24/04/2014. Le strutture già aperte alla data del 24/04/2015 e che richiedono la classificazione a 2 leoni, i requisiti dimensionali e strutturali già assentiti, ma inferiori a quelli indicati nel presente punto, sono fatti salvi. Quindi, anche in caso di voltura e subentro in attività ricettiva già esistente, si fa una specifica pratica di subingresso, facendo salve le caratteristiche precedenti e mantenendo la destinazione d'uso abitativa (!) con vantaggi economici per chi cede, in termini di avviamento. Vedi QUI il mio articolo in materia di valore di avviamento per un'attività ricettiva extralberghiera.
  14. Subentro per strutture senza P. IVA, già aperte prima del 24/04/2014.Le strutture senza P. IVA (UAAUT e B&B) già aperte alla data del 24/04/2015 e che devono richiedere quindi obbligatoriamentela riclassificazione almeno a 2 leoni (v. punto 11 sopra), non possono fare una specifica pratica di subingresso, ma dovranno chiudere e riaprire la SCIA. Il problema principale cui stanno ancora discutendo in Regione e per cui non c'è per ora soluzione, è per le UAAUT non imprenditoriali: perchè è evidente che se chiudo la SCIA e la riapro anche lo stesso giorno, nel riaprirla sono soggetto alla nuova presente legge e quindi l'appartamento dovrà avere destinazione turistico-ricettiva e non abitativa-residenziale... Nei centri storici - ma anche diffusamente nei centri urbani - può allora sorgere il problema che non è consentito dallo Strumento Urbanistico alcun cambio di destinazione d'uso e pertanto si verrebbe a perdere l'avviamento storico di quella UAAUT, senza possibilità di continuare ivi l'attività! Vi tengo aggironati.
  15. Bed and Breakfast: introduzione del massimo di quattro posti letto per ognuna delle tre camere consentite nei B&B, in base naturalmente ai metri quadri permessi da regolamento edilizio comunale. 
  16. Giorni lavorativi per b&B Occasionali (senza P. IVA). Generalmente in Veneto non è possibile gestire un’attività non imprenditoriale con SCIA al Comune, a parte la formula B&B, ma anch’essa con alcuni limiti. Limiti che, però non sono nei 90 gg. di cui a volte si sente parlare, ma di cui non c’è alcun cenno peraltro nella normativa regionale. E’ da ritenersi totalmente arbitraria questa determinazione regionale, anche perchè non si evince da nessun documento ufficiale. Sembra che la confusione nasca dal fatto che è definita "occasionale" nei moduli di richiesta di classificazione provinciale, l'attività di B&B che non è né "stagionale" (definita da tre a nove mesi annui) nè annuale (12 mesi)… Anche perché mai e poi mai la Regione ha interesse a sapere che un soggetto è IVA o meno, posto che l’Iva non è un’imposta che la Regione riscuote, ma la riscuote notoriamente lo Stato! Si veda QUI un mio articolo sulla "Bufala" dei 90 giorni di apertura dei B&B occasionali in Veneto.
    Pertanto, allo stato attuale non risultano esservi minimi o massimi numeri di giorni per l’esercizio di un B&B occasionale, ma anzi gli unici riferimenti sono quelli ufficiali già citati sopra dell’AdE.
  17.  UAAUT: l'unità immobiliare minima con 1 + 1 posto letto diventa di soli 16 mq!
  18.  Alloggi Turistici (ex Affittacamere):l'Alloggio Turistico fornisce servizio di pernottamento ed eventualmente di prima colazione, se autorizzato dalla locale ASL. L'alloggio Turistico si denominerà “Locanda” se offre un servizio di ristorazione al pubblico, se autorizzato dalla locale ASL. Art. 27, c. 1: "Le strutture ricettive complementari (inclusi quindi gli alloggi turistici), sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, situate in un edificio (quindi non due edifici ndr) con spazi e servizi offerti al turista diversi rispetto a quelli delle strutture ricettive alberghiere." Sono tali gli alloggi turistici, le case per vacanze, le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, i rifugi alpini, i bed & breakfast.
  19. abolite le cd. “Residenze d'Epoca” previste dalla LR 33/2002 (le residenze d'Epoca già aperte alla data di entrata in vigore della nuova LR 1172013 restano in essere), in quanto assorbite dalla dicitura “Alloggi Turistici, classificate in 5 “Leoni”, oppure dalla dicitura “Ville Venete”.
  20. la denominazione “Country House” è assorbita anch'essa dalla dicitura “Alloggi Turistici, cui del tutto si conforma, prevede un massimo di 6 camere, almeno 5.000 mq di terreno, ma non ha più l'obbligo di max 30 coperti di ristorazione verso il pubblico (come era prima: art. 25, c. 7 LR 33/2002, vedi QUI), ma potrà offrire pasti solo se autorizzata ASL e solo per i propri alloggiati. 
      Problemi aperti.
      Un aspetto invece assolutamente impreciso e direi anche forse illegittimo è la possibilità di gestire l'attività di B&B anche da parte dei familiari del titolare: Infatti purtroppo questo aspetto è stato già molte volte cassato dall'Ispettorato del lavoro, perché in Italia non viene tollerata alcuna partecipazione ad un'impresa senza un preciso inquadramento contrattuale. Pertanto l'essere semplicemente "familiare" del titolare - come sembrerebbe consentito dal testo di legge regionale - in Italia non sarebbe situazione legittima per consentire l'esercizio dell'attività, d'impresa oppure occasionale, mediante l'aiuto di altre persone. 
      Io attenderei quindi specifiche ulteriori da parte della regione Veneto, magari mediante l'emanazione di un apposito regolamento attuativo, prima di avventurarmi a far gestire il mio B&B da un mio parente senza contratto di lavoro, rischiando di ricevere le contravvenzioni già comminate in passato per situazioni similari da parte dell'Ispettorato del lavoro. In Italia infatti l'unico modo per poter far lavorare i propri familiari all'interno di una situazione di impresa è la cosiddetta "impresa familiare"(vedi QUI specifiche).
      Il B&B può essere gestito senza partita Iva alle condizioni previste già da tempo dall'agenzia delle entrate: vedi QUI.

      Purtroppo, una delle peggiori indicazioni sortita da questo nuovo testo di legge - nonostante io mi sia battuto durante le riunioni consultive perché ciò non avvenisse - è la seguente previsione, che esplicitamente impone a tutte le strutture ricettive diverse dai B&B e dalle locazioni pure di ottenere al catasto una destinazione turistico-ricettiva per gli ambienti da dedicare all'attività, del tutto abbandonando quindi la destinazione abitativa che caratterizzava fino ad oggi la base sulla quale costruire la propria attività ricettiva in casa propria! Oltre a maggiori oneri edilizi da pagare, infatti, è probabile anche che non si riesca ad ottenere la voltura da destinazione abitativa a destinazione turistico ricettiva, soprattutto in zone già densamente popolate da altre strutture ricettive: penso ad esempio ai centri storici!L'intento del Legislatore è stato quindi chiaramente quello di ridurre il numero di future strutture ricettive extra-alberghiere, del tutto favore della proliferazione di hotels,art. 31 c. 4:"Fatta salva la destinazione abitativa dei bed & breakfast, nonché delle case per villeggiatura e degli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche di cui all’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” e successive modificazioni, l’apertura di nuove strutture ricettive è consentita solo in immobili o parti di essi aventi destinazione d’uso turistico-ricettiva conformemente a quanto stabilito dallo strumento urbanistico comunale."

      Quest'abominio ha delle ragioni lobbistiche che potrò approfondire su richiesta eventualmente, ma sulle quali non mi dilungo anche se sono ragioni molto chiare e assolutamente legate a pochi soggetti privilegiati a scapito dell'utilità comune e dei piccoli proprietari di case soprattutto… per essere brevi, quello che posso qui dire è che con la destinazione obbligatoria turistico-ricettiva delle CAV è stato fatto un grande favore al comparto alberghiero ed in particolare alle Residenze Turistico-Alberghiere (RTA) soprattutto delle zone litoranee, in mano a poche grandi società del litorale di Bibione e Caorle….
       

      La richiesta, infatti, che bisognerà fare (pagando tra l'altro elevati oneri di urbanizzazione!) ai comuni di cambiare la destinazione d'uso da civile abitazione a turistico-ricettiva del proprio immobile, oltre al fastidio di doverla  fare, non sarà sempre accolta, anzi per lo più sarà respinta, soprattutto nei centri storici e nelle zone già densamente popolate di strutture ricettive!!

      Uno dei casi più fastidiosi e più pericolosi dal punto di vista economico, ad esempio è quando càpita di rilevare la gestione di una nuova struttura ricettiva del tipo Affittacamere o Casa Vacanze, pagando magari costosi oneri di avviamento. In un'operazione come questa, il rischio è di impegnarsi con delle caparre magari di alcune migliaia di euro per poi scoprire che, quando si va a presentare la Scia (poiché il subentro nella licenza non è possibile e di fatto si deve chiudere la licenza precedente e richiederne una nuova) il parametro urbanistico della civile abitazione che era presente nella licenza precedentemente ottenuta da chi cede la gestione ora non è più accettato come valido, ma bisogna richiedere al Comune una voltura in destinazione turistico ricettiva: che, come ho spiegato sopra, spesso non viene concessa. Ecco così come perdere un affare e magari anche molti soldi!



      Uno dei casi più fastidiosi e più pericolosi dal punto di vista economico, ad esempio è quando càpita di rilevare la gestione di una nuova struttura ricettiva del tipo Affittacamere o Casa Vacanze, pagando magari costosi oneri di avviamento. In un'operazione come questa, il rischio è di impegnarsi con delle caparre magari di alcune migliaia di euro per poi scoprire che, quando si va a presentare la Scia (poiché il subentro nella licenza non è possibile e di fatto si deve chiudere la licenza precedente e richiederne una nuova) il parametro urbanistico della civile abitazione che era presente nella licenza precedentemente ottenuta da chi cede la gestione ora non è più accettato come valido, ma bisogna richiedere al Comune una voltura in destinazione turistico ricettiva: che, come ho spiegato sopra, spesso non viene concessa. Ecco così come perdere un affare e magari anche molti soldi! 

      La richiesta, infatti, che bisognerà fare (pagando tra l'altro elevati oneri di urbanizzazione!) ai comuni di cambiare la destinazione d'uso da civile abitazione a turistico-ricettiva del proprio immobile, oltre al fastidio di doverla  fare, non sarà sempre accolta, anzi per lo più sarà respinta, soprattutto nei centri storici e nelle zone già densamente popolate di strutture ricettive!!

      Un importante aspetto da considerare è quello riportato all'articolo 50 c. 7 rivolto alle strutture B&B e appartamenti non classificati, già esistenti prima della pubblicazione di questa nuova legge:

      "I bed & breakfast, le foresterie per turisti e le unità abitative ammobiliate ad uso turistico non classificate, già regolarmente esercitate prima dell’entrata in vigore della presente legge regionale, devono ottenere la classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura della struttura non classificata."

      Infatti l'articolo 31 specifica che tutte le strutture ricettive d'ora in poi saranno classificate da 2 a 4 "leoni", In base alle specifiche del regolamento pubblicato.
      Tutti requisiti precedentemente richiesti dalla vecchia normativa, sono richiesti anche in questa come per esempio l'osservazione delle norme sulla sicurezza, le certificazioni tecniche di legge ed in generale tutte le prescrizioni richieste sia dalla Ue sia dallo Stato italiano la cui sintesi è fornita dalla guida "Passo dopo Passo" fornita a tutti gli abbonati della mia agenzia. 
      Ulteriori approfondimenti sulla normativa del Veneto per l'apertura di un'attività ricettiva di Bed & Breakfast ed anche di Casa Vacanza, appartamento turistico, Affittacamere sono rinvenibili a questa pagina.
      Ulteriori approfondimenti consulenze sono disponibili su abbonamento, BASE o COMPLETO. Qui trovi maggiori informazioni sui servizi offerti dalla mia agenzia AIBBA&AgICAV.

      http://www.aibba.it/corpo.php?link=file/contattaci.html

      Cordiali saluti a tutti!













      Stefano Calandra* - AIBBA&AgICAV, Email: calandra@aibba.it

      * Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere,  di AICAV - Associazione Italiana Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV - Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore (2011) e titolare di AIBBA&AgICAV - Agenzia Nazionale dei Bed & Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.

      Nuovo Regolamento Lazio 2015 per le strutture extralberghiere: la scadenza del 31/12/2015 per la riclassificazione è solo perle Case Vacanza già esistenti

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      La scadenza del 31/12/2015 per la riclassificazione delle strutture già esistenti

      Il nuovo Regolamento attuativo entrato in vigore sul BURL n. 73 del 10/09/2015per le strutture Extralberghiere prevede una data perentoria, il 31/12/2015 per la riclassificazione delle strutture extralberghiere già esistenti

      di Stefano Calandra - www.aibba.it
       (Informazioni generali per i non abbonati - per abbonarsi cliccare QUI )
       



      Un gestore di attività di Bed and Breakfast/Affittacamere/Appartamento Turistico nel LAZIO ha in questi giorni come riferimento la scadenza del 31/12/2015 (che probabilmente verrà prorogata - appena ne so qualcosa lo scriverò qui), per la riclassificazione della propria struttura, in base a quanto scritto all'art. 18, c.3 del nuovo REGOLAMENTO vedi QUI il testo.Vedi anche la circolare esplicativa.  

      Questa previsione dell'art. 18, c.3 del Regolamento fa apparire come obbligatoria la riclassificazione entro il 31/12/2015 per TUTTE le strutture ricettive del tipo Bed and Breakfast/Affittacamere/Casa Vacanza già aperte prima del 10/09/2015. 

      Ma non è così... Per "far cassa" (la reversale da pagare per la presentazione della SCIA di riclassificazione costituisce un'entrata per le casse dei Comuni...) i vari Comuni del Lazio - ed in primis Roma - non spiega bene che invece l'obbligo è solo per tutte le Case Vacanza per il semplice motivo che è l'unica tipologia ricettiva che ha visto cambiare da 4 a 2 le categorie di classificazione e pertanto la riclassificaizone si impone. Il c. 3 specifica infatti che la riclassificazione si impone "per le strutture che non rispettino le tipologie ricettive come indicate nel nuovo regolamento."
      Per i B&B ed Affittacamere non è quindi obbligatorio riclassificare perchè il nuovo regolamento prevede le medesime categorie del precedente. 
      Non rileva, infine, che tra le attuali caratteristiche delle dimensioni delle camere o tra gli altri parametri previsti dalla nuova classificazione e quelli della vecchia classificazione precedente, vi siano delle difformità (ad esempio i 14 mq minimi previsti nella nuova classificazione per le sale comuni di  B&B/Affittacamere/Casa Vacanza che non erano previsti nela precedente normativa) perchè ai sensi del c. 5 dell'art. 18: "Fino alla data di presentazione della SCIA ai sensi del comma 3, ai titolari e ai gestori delle strutture ricettive extralberghiere esistenti, si applica la disciplina vigente sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento".

       Diverso è naturalmente il caso in cui ci si trovi con una struttura ricettiva che non ha più i requisiti dell'originaria SCIA, vuoi perchè sono aumentati i letti, vuoi perchè sono cambiate le caratteristiche del distributivo interno a seguito di piccoli lavori, vuoi per qualsiasi altra variazione rispetto a quanto riportato nella pianta allegata alla Scia originaria, allora in questo caso la riclassificazione a mio parere si impone, onde non incorrere nelle sazioni previste dall'art. 18.

      [AIBBA&AgICAV esegue la "verificadi adeguamento"ed eventuale presentazione della SCIA di adeguamento ex art. 18 a soli EUR 70 + IVA, in soli 4 gg. lavorativi. Servizio rivolto solo agliabbonati con quota Completa, vedi QUI].

      Altro articolo simile: Nuovo Regolamento Lazio 2015 per le strutture extralberghiere

      http://www.aibba.it/corpo.php?link=file/contattaci.html


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      Stefano Calandra* - AIBBA&AgICAV 
      Email: calandra@aibba.it - www.aibba.it

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      © Stefano Calandra(chi è? Clicca QUI) - www.aibba.it 

      Canone RAI 2016 e Bed and Breakfast - cosa cambia ed informazioni specifiche

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      A decorreredal 1 gennaio 2016 resta invariata la normativa del canone speciale per la detenzione di apparecchi fuori dall’ambito familiare.

      di Stefano Calandra - www.aibba.it
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      Un gestore di attività di Bed and Breakfast/Affittacamere/Appartamento Turisticoin tutta la Penisola è soggetto al canone RAI SPECIALE, per apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioniin locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto (RDL 246/1938). 

      Al riguardo, in via preliminare si evidenzia che la normativa in esame si riferisce al servizio di radiodiffusione e, pertanto, non include altre forme di distribuzione del segnale audio/video (p.es. Web Radio, Web TV, IPTV) basate su portanti fisici diversi da quello radio (V. in merito l'apposita circolare ministeriale applicativa dell'RDL n. 246/1938).

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      Quando non è dovuto il canone RAI?
      Il canone RAI non è dovuto, di conseguenza, per i computer ed altri apparecchi multimediali offerti agli ospiti, se privi di sintonizzatore.


      Molte strutture ricettive, di conseguenza e per evitare di pagare il canone speciale, stanno adottando l' accorgimento di dotare le camere del solo video ("ricevitori TV fissi" - senza alcun tipo di sintonizzatore), lasciando che si colleghino a quest'ultimo i singoli ospiti delle camere, muniti del loro personale palmare, tablet eccetera che, collegati alla rete Wi-Fi, possono a questo punto visionare i programmi Rai, evitando così che questo utilizzo individui il gestore dell'attività ricettiva come soggetto passivo del canone RAI.

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      Pagare il canone ordinario?
      Il canone ordinario RAI 2016 verrà addebitato in bolletta elettrica, per tutti. 
      Il Canone Ordinario va pagato se si usa il TV per uso personale. Se c'è un uso promiscuo tra padrone di casa e ospiti del B&B (classico esempio:TV nel salotto comune) allora vanno pagati sia il canone Ordinario, sia il canone Speciale. 
      Se si possiedono sia TV ad uso personale in casa propria, che ad uso ospiti del Bed and Breakfast/Affittacamere/Appartamento Turistico,allora vanno pagati sia il canone Ordinario, sia il canone Speciale.  
      Le sanzioni in caso di omesso pagamento: vedi QUI.

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      Disdire il canone.
      Se non si possiede più un TV con sintonizzatore allora si deve scrivere una raccomandata di disdetta alla RAI. Info leggi QUI.

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      Importi del canone speciale 2016.
      Per un Bed and Breakfast/Affittacamere/Appartamento Turistico va pagato nel 2016 il canone, a seconda che si possieda 1 TV o 2-10 TV. Vedi QUI gli importi alle lettere D) ed E) del Regolamento, mediante bollettino postale o direttamente agli sportelli RAI regionali.

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      FAQ canone speciale 2016.
      Vedi QUI le FAQ sul canone speciale (sito RAI).

      Altro articolo simile: Canone RAI e diritti SIAE e Nuovo IMAIE per B&B/Affittacamere/Case vacanza

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      Stefano Calandra* - AIBBA&AgICAV 
      Email: calandra@aibba.it - www.aibba.it

      * Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere,  di AICAV - Associazione Italiana Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV - Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore (2011) e titolare di AIBBA&AgICAV - Agenzia Nazionale dei Bed & Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.
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      NORMATIVA REGIONE PUGLIA È stata pubblicata la nuova legge regionale sul Breakfast, la L. R. n. 27/2013

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      NORMATIVA REGIONE PUGLIA
      È stata pubblicata la nuova legge regionale sul Breakfast, la L. R. n. 27/2013

      di Stefano Calandra - www.aibba.it
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      Un potenziale gestore che intenda aprire una nuova attività di Bed and Breakfast in Puglia ha ora come riferimento una nuova normativa, pubblicata lo scorso 7 agosto 2013 sul BUR regione Puglia, vedi QUI il testo.



      Il nuovo testo di legge consente agli operatori che hanno aperto un Bed & Breakfast dopo il 7 agosto 2013 di conformarsi alla norma stessa entro sei mesi dalla pubblicazione.
      Invece, per i Bed and Breakfast che hanno aperto precedentemente, seguendo i dettami della normativa 17/2001, "possono optare tra la tipologia “a conduzione familiare” e la tipologia “imprenditoriale” entro e non oltre il 31 dicembre 2016, mantenendo nel periodo transitorio lo steso numero di stanze e posti letto detenuti" (art. 14).
      Il nuovo testo non aggiunge molto al vecchio precedentemente pubblicato nel 2001 ed ora abrogato, Se non per la distinzione netta ed ora effettivamente più chiara tra "B&B imprenditoriale"(art. 3, con un max di 6 camere e 18 posti letto a seconda dei metri quadri delle camere) che richiede la P. IVA e "B&B a conduzione familiare"(art.2 con un max di 3 camere e 9 posti letto a seconda dei metri quadri delle camere) che potrebbe, secondo certi parametri (vedi QUI) non richiederla.
      Tutti requisiti precedentemente richiesti dalla vecchia normativa, sono richiesti anche in questa come per esempio l'osservazione delle norme sulla sicurezza, l'obbligatorietà di una polizza assicurativa di responsabilità civile, L'osservanza della normativa sull'accesso ai locali dei disabili motori, le certificazioni tecniche di legge ed in generale tutte le prescrizioni richieste sia dalla Ue sia dallo Stato italiano la cui sintesi è fornita dalla guida "Passo dopo Passo" fornita a tutti gli abbonati della mia agenzia.
      Ulteriori approfondimenti sulla normativa della Puglia per l'apertura di un'attività ricettiva di Bed & Breakfast ed anche di Casa Vacanza, appartamento turistico, Affittacamere sono rinvenibili a questa pagina.

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      Sharing Economy e cedolare secca del 10% per B&B ed Appartamenti Vacanza sotto i 10.000 € di reddito

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       "Sharing Economy" e tassazione a cedolare secca del 10% dei redditi da microattività sotto i 10.000 € di fatturato.
      Vale anche per Bed and Breakfast, Appartamenti Vacanza e Locazione Pura
      di Stefano Calandra - www.aibba.it
       (Informazioni generali per i non abbonati - per abbonarsi cliccare QUI )
       

      In arrivo la Cedolare Secca del 10% per le micro-attività e per la micro-ricettività "non professionale" (cioè per la ricettività senza P. IVA ndr) e per fatturati fino a 10.000 €.

      La Proposta di legge C. 3564 presentata in Camera dei Deputati il 27 gennaio 2016 "Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione" (3564), interviene all'art. 5 sulla fiscalità, per distinguere tra chi "svolge una microattività non professionale a integrazione del proprio reddito da lavoro e chi invece opera a livello professionale (con P. IVA) o imprenditoriale a tutti gli effetti, attraverso l’individuazione di una soglia pari a 10.000 euro di reddito.
      A tale fine i gestori delle piattaforme di sharing economyagiscono da sostituti d’imposta per i redditi generati dagli utenti operatori
      (
      il soggetto privato o pubblico che, attraverso la piattaforma digitale, opera erogando un servizio o condividendo un proprio bene)con un’aliquota fissa del 10 per cento su tutte le transazioni. Nel caso in cui i redditi dell’utente operatore oltrepassino la soglia stabilita, la somma eccedente si cumula con gli altri redditi percepiti dall’utente e conseguentemente è applicata la rispettiva aliquota."
       
      In sostanza, pur trattando specificatamente i redditi prodotti on line dagli operatori di micro attività non professionale a integrazione del reddito, di fatto si occupa anche degli affitti di camere ed appartamenti (B&B, CAV, Locazione Pura Turistica ndr) ed in più si affermano 3 nuovi importanti principi tributari:
      1. si crea di fatto una sorta di "cedolare secca"del 10% di tassazione per le micro attiività (anche ricettive) che on line generano redditi sotto i 10.000 €. I redditi superiori a 10.000 euro sono cumulati con i redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo e ad essi si applica l’aliquota corrispondente.
      2. Si stabilisce per la prima volta in Italia una soglia di reddito (€ 10.000), come confine tra chi può rimanere fuori campo IVA e chi invece deve aprirla per operare sulla Rete!
      3. Il reddito percepito dagli utenti operatori mediante la piattaforma digitale è denominato «reddito da attività di economia della condivisione non professionale» ed è indicato in un’apposita sezione della dichiarazione dei redditi.
      Le piattaforme o portali web che supporteranno la vendita di queste micro attività/microricettività non professionale (es:Priceline, Expedia, Holiday Lettings, Home Holidays, Airbnb etc.) fungeranno da sostituti di imposta. A tale fine, i gestori aventi sede o residenza all’estero devono dotarsi di una stabile organizzazione iin Italia. 
      Infine, L’Autorità per la concorrenza e il mercato vigilerà pr tutelare consumatori e concorrenza (art. 3.)

      Argomenti collegati:
      -Il regime forfetario IVA al 6% di tassazione per B&B/Affittacamere e Case Vacanza (
      Vedi - per abbonati).
      -I requisiti attuali dell'AdE per stabilire chi deve aprire P. IVA e chi invece può non aprirla.
      (Vedi - per abbonati).
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      Sempre in questa pagina verranno pubblicati tutti gli aggiornamenti materia che scaturiranno dal nuovo testo normativo.
      (consiglio di inserire questa pagina tra i "preferiti" del Vostro browser, se interessati all'argomento!).

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      Regione Veneto: i Bed and Breakfast occasionali e come attività d'impresa. Le nuove disposizioni regionali dal 2016 e il DGR n. 498 del 19 aprile 2016

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      La Regione Veneto pubblica una legge ed emette un Decreto per obbligare i B&B del Veneto ad aprire P. IVA in 20 Comuni del Veneto "ad alta presenza turistica" ed a NON aprirla in 559 Comuni "a bassa presenza Turistica". La norma presenta gravi rilievi di irregolarità e di anti-Costituzionalità. A rischio di chiusura decine di B&B senza P. Iva nel Comune di Venezia!

       

      Il punto di Stefano Calandra   
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      Con l'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 7/2016 "Legge di stabilità regionale 2016" la Regione Veneto ha  novellato l'articolo 27, comma 2, lettera d), della Legge regionale n. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". La legge ha sostituito le parole "I bed & breakfast, se esercitati in via occasionale, anche nell'ambito di ricorrenti periodi stagionali, non costituiscono attività d’impresa" con le parole"Ai fini della presente legge, i bed & breakfast ubicati nei territori dei comuni a bassa presenza turistica, così come individuati dalla Giunta regionale, non costituiscono attività d’impresa.”

      Cosaprevede la nuova norma regionale.
      Secondo la disciplina dell’attività ricettiva di bed & breakfast in Veneto e dell’individuazione dei comuni di cui all’articolo 27, comma 2, lettera d)della L.r. Veneto  n. 11/2013, come modificata dall’articolo 6, c. 4 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 e secondo la DGR n. 498 del 19 aprile 2016 (Vedi pagg. 235-238)(BUR Veneto n. 37 del 22/04/2016), sono stati individuati 20 Comuni in Veneto "ad alta presenza turistica" in cui il Bed and Breakfst sarà obbligato ad aprire P. IVA ed i restanti 559 Comuni in cui non sarà consentito aprirla, in quanto i B&B di questi 559 Comuni"non costituiscono attività d'impresa".

      La dicituracomuni a bassa presenza turistica” costituisce il criterio che per la Regione Veneto vale per individuare un B&B che non eserciti un’”attività d’impresa(art. 27, comma 2, lettera d) L.r. Veneto  n. 11/2013, come modificato da LR Veneto n. 7/2016, art. 6, c. 4).Ulteriormente, nella citata DGR n. 498 del 19 aprile 2016, si esclude tassativamente la possibilità di operare “imprenditorialmente” in Veneto, in uno dei 559 Comuni, non citati nella lista dei 20 comuni del Veneto ad ”alta presenza turistica”.

      Cito testualmente (DGR n. 498 del 19 aprile 2016):Per comodità degli operatori, è poi più semplice indicare i 20 comuni che totalizzano da soli oltre l'81,8% delle presenze turistiche come i comuni per i quali non vale la previsione dell'articolo 27, comma 2, lettera d), della legge n. 11/2013 in ordine alla gestione non imprenditoriale dei B&B, e precisamente: (segue elenco dei 20 Comuni ad alta presenza turistica, ndr)” (..) “Di conseguenza, al fine di armonizzare la nuova normativa riguardante i bed & breakfast, occorre procedere alla modificazione e integrazione anche della deliberazione regionale n. 419/2015 sostituendo il punto 6 del deliberato nel modo seguente: "6. Di dare atto che - ai fini della legislazione turistica e in conformità all'articolo 27, comma 2 della L.r. n. 11/2013 e s.m. - i bed & breakfast ubicati nei territori di comuni diversi da quelli del seguente elenco non costituiscono attività di impresa:Venezia, Cavallino - Treporti, San Michele al Tagliamento, Jesolo, Caorle, Lazise, Peschiera del Garda, Bardolino, Abano Terme, Verona, Padova, Chioggia, Rosolina, Cortina d'Ampezzo, Malcesine, Castelnuovo del Garda, Montegrotto Terme, Garda, Eraclea, Vicenza."

      Anzi, si viene addirittura sanzionati se si intende gestire un B&B “non imprenditoriale” in uno dei 20 Comuni "ad alta presenza turistica", tant’è che persino i B&B già esistenti devono, entro 90 gg. diventare “impresa”:"Da ultimo, appare doveroso precisare che, con la suindicata abrogazione della possibilità di gestione occasionale dei B&B, tale modalità di offerta ricettiva non è più coerente con il quadro normativo regionale che prevede che tutte le strutture ricettive debbano avere apertura annuale o stagionale. Conseguentemente i gestori di B&B che avessero, prima della pubblicazione del provvedimento definitivo di attuazione del disposto del novellato articolo 27, comma 2, lettera d) della legge regionale n.11/2013, optato per l'apertura occasionale, entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento definitivo debbono optare per l'apertura annuale o stagionale e darne comunicazione agli enti territorialmente competenti in conformità alla modulistica regionale.” (...) “Detta comunicazione andrà presentata tramite apposito modello pubblicato nel BUR n. 116/2014 (al link:  http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=286699) e merita precisare che la mancata segnalazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera a) e lettera i) e n bis) della L.R. n. 11 del 2013."

      A rischio di chiusura decine di B&B senza P. Iva nel Comune di Venezia! 

      Intutto il Comune di Venezia (anche centro storico della Città Antica)i B&B/Appartamenti Vacanze e Affittacamere saranno quindi, entro 90 gg. tutticon P. IVA, come in tuti gli altri 19 Comuni "ad alta presenza turistica" del Veneto, coem individuati poco sopra in questo articolo.

      Questo comporta il fatto che, come da regolamento urbanistico vigente - che prescrive che tutte le strutture ricettive imprenditoriali debbano avere le fosse settiche, anche i B&B entro 90 gg. (entro il 21/07/2016) dovranno avere tutti le fosse settiche, pena la chiusura.Questo comportamento della Regione Veneto solleva forti dubbi di incostituzionalità. Vedi sotto. 

      Anti-costituzionalità della norma della Regione Veneto 
      A parte il fatto che ad aprire occasionalmente un B&B sono sempre meno persone, perchè come è noto l'apertura della partita Iva consente di pagare le tasse al 6%, invece che al 36%, per fatturati annuali sotto i 50.000 eur con il regime forfetario (vedi maggiori info al fondo di questo articolo) e poi l'apertura della partita Iva non costa più di € 20, la norma citata è a mio moesto parere, anti-Costituzionale, perchè viola il principio di ripartizione delle competenze in ambito tributario, ad oggi previsto dalla Costituzione Italia (Art. V).Per quanto specificamente attiene alla materia tributaria, infatti, l’imposta sul valore aggiunto appartiene e continua ad appartenere al gettito di tributi statali (DPR 633/1972), quindi pur delegando il Titolo V della Costituzione Italiana le Regioni a legiferare in modo esclusivo in materia di turismo, appare evidente come una Regione non possa però legiferare in merito ai criteri di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto ad un’attività produttiva (ricettiva) insistente sul territorio nazionale. Tanto più che la Regione Veneto stessa riconosce testualmente questa competenza statale: Infatti, come è precisato dalla LR. 11/2013 (art. 2 c. 1, lett. E) “Ai fini della presente legge e dei provvedimenti ad essa relativi, si intende per: e) imprese turistiche: le imprese così definite dalla vigente legislazione statale.”

      Aspetti di illegittimità in base alle Direttive dell'Agenzia delle Entrate - Esempi.
      CASO 1) Un B&B che voglia aprire con P. IVA in uno dei 559 Comuni
      Poniamo il caso del Sig. Mario che intenda aprire un Bed and Breakfast a Belluno (BL) con P. IVA e quindi come “attività d’impresa”, presentando apposita SCIA al Comune di Belluno.Questa scelta è esplicitamente esclusa dalla Regione Veneto, come al contrario è previsto dallo Stato Italiano su tutto il territorio nazionale.Questa previsione della Regione Veneto di definire un B&B che apre ad esempio a Belluno come “non costituente attività d’impresa” contrasterebbe con le vigenti circolari ministeriali.
      La possibilità di aprire P. IVA per detta attività di Bed and Breakfast nel territorio nazionale è prevista da circolari e risoluzioni ministeriali. “Per esercizio in forma abituale dell’attività di impresa deve intendersi “un normale, costante indirizzo dell’attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un’attività che abbia il particolare carattere della professionalità (circ. n. 7/1496 del 30 aprile 1977). Si vedano anche le risoluzioni ministeriali n. 180/E del 14 dicembre 1998 ed anche nella Risoluzione Ministero delle Finanze n. 155 del 13 ottobre 2000. (V. anche Risoluzione n. 18/e del 2008, pag. 3).In particolare qualora si manifestasse l'eventualità in cui l'attività in oggetto venisse svolta in modo sistematico e con carattere di stabilità, evidenziando una certa organizzazione di mezzi, la medesima attività si qualificherebbe in termini abituali e quindi professionali. In tal caso, l'attività  rientrerebbe nel campo di applicazione dell’IVA” (Risoluzione Ministero delle Finanze n. 155 del 13 ottobre 2000.).
       
      CASO2) Un B&B che NON voglia aprire P. IVA in uno dei 20 Comuni
      Viceversa, poniamo il caso della Signora Maria che intende aprire un Bed and Breakfast senza P. IVA,presentando apposita SCIA al Comune di Venezia. Non intenderebbe aprire P. IVA, almeno inizialmente, come invece è richiesto obbligatoriamente, relativamente a queste attività da aprire nel Comune di Venezia, dalla Regione Veneto. Ovvero intenderebbe gestire l’attività di B&B in maniera “occasionale”, come previsto dallo Stato Italiano su tutto il territorio nazionale.
      La possibilità di NON aprire P. IVA per l' attività di Bed and Breakfast per esempio a Venezia (uno dei 20 Comuni) è prevista nel territorio nazionale dalle risoluzioni ministeriali n. 180/E del 14 dicembre 1998 ed anche nella Risoluzione Ministero delle Finanze n. 155 del 13 ottobre 2000. (V. anche Risoluzione n. 18/e del 2008, pag. 3). 

      Il fatto di non aprire P. IVA deve essere sempre consentito, qualora si manifestasse “l'eventualità in cui l'attività in oggetto venisse svolta in modo sistematico e con carattere di stabilità, evidenziando una certa organizzazione di mezzi, la medesima attività si qualificherebbe in termini abituali e quindi professionali. In tal caso, l'attività  rientrerebbe nel campo di applicazione dell’IVA” (Risoluzione Ministero delle Finanze n. 155 del 13 ottobre 2000.).

      Apposito Interpello Ordinarioè stato presentato
      in merito a ciò dallo scriventealla Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Veneto, sollevando il dubbio di non dover applicare queste norme illegitime. Per gli abbonati ad AIBBA & AgICAV nell'apposita area riservata sarà fornita la risposta dell'AdE, prevista in 90 gg.

      ECCO LE FONTI NORMATIVE CORRETTE
      Ecco le fonti normative vigenti e contrarie ad un massimo di giorni (90-100 o qualsiasi numero di gg.) di apertura obbligatori per un B&B occasionale. In nessuna normativa vigente si parla di giorni (90-100 o qualsiasi numero di gg.) di apertura obbligatori:
      1. Anzitutto il già citato ART. 8, C. 4 dell'Allegato A del Regolamento DGR 419 che prescrive: "il titolare del bed& breakfast occasionale, pur oggetto a classificazione, non è tenuto a comunicare il periodo di apertura al pubblico".
      2. Poi (e conta molto di più) i criteri dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza per l'applicazione dell'IVA alle attività di impresa. I criteri di limite tra attività con o senza p. IVA non sono mai quantitativi (numero di giorni o fatturato) ma solo qualitativi. Il criterio è già stabilito dall’art. 51, c. 1 del DPR n. 917/86 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI), per il quale la gestione in forma non imprenditoriale deve intendersi ai fini fiscali l’esercizio di un’attività senza il requisito dell’abitualità.Si veda a questo link (vedasi alla fine della pagina che si apre) quali sono i 5 criteri qualitativi utilizzati dall'AdE e dalla GdF per determinare se un B&B è o no occasionale.
      Perchè conviene aprire P. IVA.
      Molti mi chiedono informazioni su come pagare meno imposte con l'attività di B&B. Certamente la forma fiscale migliore per le strutture con SCIA (B&B/Affittacamere/Appartamenti Turistici) è quella della partita Iva, nel cosiddetto "regime dei minimi"o “ forfetario”, che le permette di dedurre fiscalmente tutti costi di avviamento e di pagare meno imposte rispetto alla gestione senza Iva. 
      La situazione di un'attività bed and breakfast senza partita Iva, è spesso insostenibile, sia dal punto di vista economico che fiscale, se vengono superati i 10.000 EUR di fatturato annuo.
      • Dal punto di vista economico, perché semplicemente si pagherà molte più imposte di quante ne pagherebbe con il cd. "regime dei minimi" della partita Iva. La soglia utile di fatturato perchè risulti conveniente aprire P. IVA, pagati i contributi, è di 10.000 EUR! Oltre quella soglia - e fino ai 50.000 EUR di fatturato - conviene sempre aprire P. IVA per usufruire del regime vantaggioso "forfetario". Uno studio dettagliato e descrittivo della cosa è disponibile per i nostri abbonati, con schemi e grafici.
        Inoltre, per precisare, i contributi non sono costi, ma accantonamenti, quindi soldi che (almeno in parte) ritorneranno indietro con la pensione. in ogni caso, oltre i 10.000 EUR di fatturato conviene la P. IVA perchè rimangono più soldi in mano.
      L’ apertura della partita Iva le consentirà di pagare le tasse al 6%, invece che al 36% come ora e l'apertura della partita Iva non costa più di € 20… Pensateci!!

      Come si apre una partita IVA
      Aprire una partita IVA è molto semplice e assolutamente gratuito.
      La partita IVA si compone di 11 numeri: i primi 7 vanno a indicare il contribuente, mentre i seguenti 3 identificano il Codice dell’Ufficio delle Entrate, l’ultimo, infine, ha carattere di controllo.
      Per aprire una partita IVA bisognerà comunicare all’Agenzia delle Entrate l’inizio della propria attività, entro 30 giorni dal primo giorno di attività, con apposita dichiarazione, redatta su modello AA9/7 (ditta individuale e lavoratori autonomi) oppure modello AA7/7 (società): entrambi i modelli si possono scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

      Da questo punto di vista, un'interessante conseguenza delle cose fin qui descritte, sta nel fatto che, se un gestore di B&B decidesse di rimanere nell'alveo del regime IVA dei minimi, potrebbe di fattomigliorare la situazione della PERDITA DI RENDIMENTO del capitale obbligatoriamente versato in improduttivi impieghi INPS, come sopra dimostrato.

      Rammento inoltre che, proprio per ovviare ai costi del Commercialista, che sussistono proprio per la gestione IVA dell’attività, io ho creato per gli abbonati AIBBA&AgICAV un pacchetto molto conveniente di assistenza TOTALE DI COMMERCIALISTA A DISTANZA, da parte del nostro studio di fiducia,  a sole 500 EUR annue (riservato abbonati con quota COMPLETA. Veda QUI info su come attivare il servizio, costi etc… 

      Vedi QUI il mio articolo più ampio sulla nuova L.R. 13/2011 Venetoper quanto concerne la regolamentazione dei B&B, Appartamenti ed Alloggi Turistici (ex Affittacamere).
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      Venezia: decine di Bed and Breakfast senza P. Iva a rischio di chiusura entro il 21 luglio 2016 !

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      La Regione Veneto pubblica una legge ed emette un Decreto per obbligare i B&B del Veneto ad aprire P. IVA in 20 Comuni del Veneto "ad alta presenza turistica". A rischio di chiusura decine di B&B senza P. Iva nel Comune di Venezia a causa della mancanza delle fosse settiche.

      Il punto di Stefano Calandra   
      (chi è? Clicca QUI) - www.aibba.it 

      Con l'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 7/2016 "Legge di stabilità regionale 2016" la Regione Veneto ha  novellato l'articolo 27, comma 2, lettera d), della Legge regionale n. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". La legge ha sostituito le parole "I bed & breakfast, se esercitati in via occasionale, anche nell'ambito di ricorrenti periodi stagionali, non costituiscono attività d’impresa" con le parole"Ai fini della presente legge, i bed & breakfast ubicati nei territori dei comuni a bassa presenza turistica, così come individuati dalla Giunta regionale, non costituiscono attività d’impresa.”

       A rischio di chiusura decine di B&B senza P. Iva nel Comune di Venezia! 

      Intutto il Comune di Venezia (anche centro storico della Città Antica)i B&B/Appartamenti Vacanze e Affittacamere saranno quindi, entro 90 gg. tutticon P. IVA, come in tutti gli altri 19 Comuni "ad alta presenza turistica" del Veneto*.

      * i 20 Comuni indviduati dalla Regione in cui i B&B dovranno aprire forzatamente P. IVA sono: Venezia, Cavallino - Treporti, San Michele al Tagliamento, Jesolo, Caorle, Lazise, Peschiera del Garda, Bardolino, Abano Terme, Verona, Padova, Chioggia, Rosolina, Cortina d'Ampezzo, Malcesine, Castelnuovo del Garda, Montegrotto Terme, Garda, Eraclea, Vicenza.  


      Questo comporta il fatto che, come da regolamento urbanisticovigente - che prescrive che tutte le strutture ricettive imprenditoriali debbano avere le fosse settiche, anche i B&B entro 90 gg. (entro il 21/07/2016) dovranno avere tutti le fosse settiche o allacciamento fognario, pena la chiusura. I SUAP infatti non accetteranno più nè variazioni nè nuove aperture di B&B, in mancanza delle fosse settiche. 

      Questo comportamento della Regione Veneto solleva forti dubbi di incostituzionalità.

       

      Apposito Interpello Ordinario è stato presentato in merito,alla competente Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Veneto, sollevando il dubbio di non dover applicare queste norme illegitime.Per gli abbonati ad AIBBA & AgICAV nell'apposita area riservata sarà fornita la risposta dell'AdE, prevista in 90 gg.


      Secondo la DGR n. 498 del 19 aprile 2016 (Vedi pagg. 235-238) (BUR Veneto n. 37 del 22/04/2016) si viene addirittura sanzionati se si intende gestire un B&B “non imprenditoriale” in uno dei 20 Comuni "ad alta presenza turistica", tant’è che persino i B&B già esistenti devono, entro 90 gg. diventare “impresa”.

      Per i rilievi di incostituzionalità ed approfondimenti sulla norma in oggetto, vedi approfondimento in questo altro articolo, clicca QUI.
      Vedi QUI il mio articolo più ampio sulla nuova L.R. 13/2011 Veneto per quanto concerne la regolamentazione dei B&B, Appartamenti ed Alloggi Turistici (ex Affittacamere).
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      Cordiali saluti a tutti!
      Stefano Calandra* - AIBBA&AgICAV, Email: calandra@aibba.it


      * Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere,  di AICAV - Associazione Italiana Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV - Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore (2011) e titolare di AIBBA&AgICAV - Agenzia Nazionale dei Bed & Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.
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      Article 11

      Article 10

      Article 9

      Sentenza TAR LAZIO n. 586/2016: Non più vincoli regionali all'esercizio di B&B e Case Vacanza

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      13 giugno 2016. Con la sentenza n. 586/2016, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (T.A.R.) abroga determinati capitoli del Regolamento Lazio 8/2015 per l'Extralberghiero, ritenendoli illegittimi.


      Vengono in particolare eliminati i "lacci e lacciuoli" inerenti periodicità di esercizio, forme giuridiche ed altre discriminazioni ai danni di B&B e Case Vacanza. La valenza nazionale del provvedimento. 


      Il punto di Stefano Calandra(chi è? Clicca QUI) - www.aibba.it 

        
      Con una sentenza direi "storica" - validain maniera defintiva se la Regione non dovesse ricorrere al Consiglio di Stato (entro 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata o di 6 mesi dalla pubblicazione della stessandr) - il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso dell'Antitrust, che ha fatto ricorso al TAR contro la regione Lazio, lamentando disposizioni normative Regionali riguardanti i Bed and Breakfasts e le Case Vacanza in contrasto con le norme vigenti della Libera Concorrenza. 
       
      Vedi il dettato della sentenza, sottolineata in rosso nelle parti più importanti (riservata abbonati)

      Vedi il Regolamento Lazio n. 8/2015 aggiornato con le abrogazioni. (riservata abbonati)
        
      Le domande frequenti:
      1. Ma è vero che allora sono “abrogati" i B&B NON IMPRENDITORIALI e le CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE NON IMPRENDITORIALI? 
      2. Viene automaticamente annullata la possibilità di lavorare in maniera NON imprenditoriale, o no? visto che comma 3.a) riguarda la non imprenditorialità...
      3. Ecc...
      RISPOSTA: ...
      (Omissis...)

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      Booking.com: fine della parity rate: dal 1° marzo 2014 posso praticare sul sito dell'hotel il prezzo che voglio!

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      Booking.com: fine della parity rate: dal 1° marzo 2014 posso praticare sul sito dell'hotel il prezzo che voglio!


      Booking.com: fine della parity rate: dal 1° marzo 2014 posso praticare sul mio sito il prezzo che voglio.
      Booking.com è stato posto sotto inchiesta dall'Office of Fair Trading(organo di tutela dei consumatori di matrice governativa in UK) per alterazione del libero gioco della concorrenza a causa del suo contratto-capestro con le strutture ricettive. E Booking.com si è affrettato a scrivere a tutti i suoi hotels e strutture affiliate.
      Vediamo e capiamo insieme la lettera di Booking.com arrivata a tutte le strutture il 5 marzo. Clicca sul link dell'articolo che tratta questo argomento o leggi qui sotto per una sintesi da me commentata.

      Il succo è: dal 1° marzo scorso tutte le strutture ricettive che lavorano con Booking possono lecitamente NON osservare più la parity, praticando sui propri siti un PREZZO PIU' BASSO di quello praticato su Booking.com. Unica eccezione: se il prezzo praticato sul sito privato della struttura ricettiva è uguale a quello di un'altra OTA (agenzia on line) del tipo ad esempio Venere.com o Expedia, allora si rimane vincolati alla parity e si deve mettere lo stesso prezzo anche su Booking.com - per rispetto del contratto praticato verso Booking.com.
      La prima cosa che ho fatto io personalmente stamattina è quella di AUMENTARE DI UN POCO I PREZZI SU BOOKING.COM e di DIMINUIRE i prezzi sul sito del mio B&B (avendo cura che il prezzo sul sito ella strutura fosse sempre PIU' BASSO di quellpùo presente su tutti gli altri portali OTA). Fatelo anche voi!

      Cosa succederà? è probabile che succederà come sta facendo ora HRS (uno dei portali prenotazioni OTA più importanti): l'hotel affiliato può aderire a programmi speciali come quello della "Best rate guarantee", che ti da la miglior visibilità, ma ti obbliga (se vuoi aderire) ad offire su HRS la tariffa scontata almeno del 10% rispetto a tutti gli altri portali. Bene, se mi va aderisco, altrimenti no e vendo le camere sul mio sito al prezzo che voglio.
      Probabilmente non manca molto a che Booking.com ed Expedia ed altri introduano misure del genere per non perdere quote di mercato.
      Nel frattempo suggerisco: facciamo veloci ad approfittarne, magari AUMENTANDO DI UN POCO I PREZZI SU BOOKING.COM e di DIMINUENDO i prezzi sul sito del proprio B&B per riuscire ad ottenere qualche prenotazione in più disintermediata o, se intermediata, almeno ad un prezzo più alto.


      Negli USA, al contrario, la parity è ancora legale. È il tribunale di Dallas a pronunciarsi, dichiarando che non c’è evidenza che OTA e catene alberghiere utilizzino la Rate Parity come cartello per fissare i prezzi e limitare la competizione. Dunque per il momento la Parity non è illegale. Vedi QUI articolo in merito.

      Vedi gli aggiornamenti su questa materia vedi gli altri articoli:
      È il tribunale di Dallas a pronunciarsi, dichiarando che non c’è evidenza che OTA e catene alberghiere utilizzino la Rate Parity come cartello per fissare i prezzi e limitare la competizione. Dunque per il momento la Parity non è illegale. - See more at: http://www.bookingblog.com/usa-rate-parity-resta-legale-ota-catene-alberghiere-vincono-causa/?utm_source=BB-Weekly-Newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=BB-Weekly-Newsletter#sthash.iSs4oz55.dpuf
      È il tribunale di Dallas a pronunciarsi, dichiarando che non c’è evidenza che OTA e catene alberghiere utilizzino la Rate Parity come cartello per fissare i prezzi e limitare la competizione. Dunque per il momento la Parity non è illegale. - See more at: http://www.bookingblog.com/usa-rate-parity-resta-legale-ota-catene-alberghiere-vincono-causa/?utm_source=BB-Weekly-Newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=BB-Weekly-Newsletter#sthash.iSs4oz55.dpuf
      È il tribunale di Dallas a pronunciarsi, dichiarando che non c’è evidenza che OTA e catene alberghiere utilizzino la Rate Parity come cartello per fissare i prezzi e limitare la competizione. Dunque per il momento la Parity non è illegale. - See more at: http://www.bookingblog.com/usa-rate-parity-resta-legale-ota-catene-alberghiere-vincono-causa/?utm_source=BB-Weekly-Newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=BB-Weekly-Newsletter#sthash.iSs4oz55.dpuf
      È il tribunale di Dallas a pronunciarsi, dichiarando che non c’è evidenza che OTA e catene alberghiere utilizzino la Rate Parity come cartello per fissare i prezzi e limitare la competizione. Dunque per il momento la Parity non è illegale. - See more at: http://www.bookingblog.com/usa-rate-parity-resta-legale-ota-catene-alberghiere-vincono-causa/?utm_source=BB-Weekly-Newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=BB-Weekly-Newsletter#sthash.iSs4oz55.dpuf

      Buon business!
      di Stefano Calandra - www.aibba.it

      Dare in affitto o fare Bed and Breakfast con un appartamento preso in comodato o locazione - aspetti legali e fiscali. Il punto di Stefano Calandra

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      Dare in affitto o fare un Bed and Breakfast con un appartamento preso in comodato gratuito o in locazione- aspetti legali e fiscali. 
      Il punto di Stefano Calandra(chi è? Clicca QUI) - www.aibba.it 


      Spesso si pone il problema di come trattare dal punto di vista fiscale la situazione in cui, avuto in comodato gratuito ex art. 1803 c.c. o in locazione (art. 1571 c.c.) un appartamento da un parente o da una terza persona (contratto A), lo si voglia poi dare in (sub)affitto a terzi (contratto B).


      Il comodato (art. 1803 c.c.) è il contratto con il quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.
      La locazione (art. 1571 c.c.) èil contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. Nell'ambito dell'edilizia ad uso abitativo vi sono contratti di locazione di durata breve (una settimana), media (1-18 mesi), lunga (4+4 anni per uso residenziale o per prendere in gestione un B&B, 9+9 anni per prendere in gestione un Affittacamere/Casa Vacanza) secondo prescrizioni precise delle normative vigenti. (Per avere un utile vademecum sulla locazione pura e sulle tipologie di contratto di locazione da utilizzare sia per la locazione pura, sia per prendere in gestione un B&B potete rivolgervi alla mia agenzia, info@aibba.it).
      Le attività di Bed and Breakfast/Casa Vacanza/Affittacamere - la cui definizione giuridica è di matrice regionale- sono attività ricettive extralberghiere (v. qui le definizioni) che generano un rapporto giuridico di tipo commerciale, mediante la fornitura di servizi complementari al sempice pernottamento (es: pulizia, biancheria, colazione) con l'ospite/cliente pernottante, verso un determinato corrispettivo che include pernottamento + servizi.

      Due aspetti allora sono spesso oggetto di dubbio, uno giuridico per capire a quale tipo di fattispecie giuridica (locazione pura / attività commerciale) ci si trovi di fronte nel contratto di tipo B ed uno fiscaleper cui è da stabilire quale tipo di redditi si realizza, come si devono dichiarare nel contratto B ed a chi vengono imputati i redditi percepiti in tutto il passaggio A+B nel loro complesso?

      L'aspetto giuridico.
      Dal punto di vista giuridico l'operazione A+B basata sul possesso dell'immobile in base ad un comodato o locazione e la successiva sublocazione a terzi o gestione di attività commerciale del tipo Bed and Breakfast/Casa Vacanza/Affittacamere è un'operazione perfettamente legittima, ma con opposti esiti fiscali
      Anche se certamente, usare ad esempio il comodato gratuito come contratto nel rapporto A per prendere in gestione un appartamento da utilizzare nelle due modalità descritte nel rapporto B, da minori garanzie di affidabilità fiscale nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria rispetto ad un contratto di locazione con il proprietario; perchè è chiaro che si lucra su un immobile avuto gratuitamente da un proprietario e la cosa non sempre appare verosimile all'AdE...!
      Ma al di là di questo aspetto di "opportunità fiscale"è senz'altro legittimo dal punto di vista giuridico, ripeto, prendere in comodato gratuito o in locazione un bene immobile per poi (sub)affittarlo a terzi, secondo lo schema grafico visto sopra. Il problema non è giuridico, ma fiscale.
      Le fattispecie giuridiche nel rapporto B sono a questo punto solitamente di due tipi: 
      PRIMO TIPO la cd. "locazione pura" exart. 1571 e ss. del codice civile, senza dotazioni nè servizi aggiuntivi al semplice insieme di arredi e corredi ed alle manutenzioni ordinarie, che sono le uniche cose consentite in dotazione al contratto di affitto stipulato in assenza di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività). 
      SECONDO TIPO La Scia è un passo invece obbligatorio ed è da presentare al Comune ove è ubicato l'appartamento da trasformare in Bed and Breakfast/Casa Vacanza/Affittacamere. Queste costituiscono infatti il secondo tipo di attività che si può fare nel rapporto B, cioè un'attività commerciale vera e propria - come più sopra definita, che non è una locazione, nè in senso civilistico nè in senso fiscale.

      L'aspetto fiscale.
      L’ ordinanza 19 marzo 2014, n. 6501 della CORTE DI CASSAZIONE (Vedi l'ordinanza QUI) chiude una definitiva questione su una cosa già nota, per cui il Bed and Breakfast/Casa Vacanza/Affittacamere non costituiscono "locazione" ex art. 1571 c.c., ma attività commerciale (occasionale o imprenditoriale) e genera redditi commerciali.
      Recita l'ordinanza citata della Cassazione: “(…) La fornitura di detti servizi di cambio settimanale della biancheria e di pulizia dei locali (...) caratterizza i rapporti tra la contribuente e i suoi clienti come rapporti di prestazione alberghiera e non di locazione. (...) In conclusione si deve affermare il principio che nell’ipotesi di concessione in godimento di un immobile arredato accompagnata dalla prestazione di servizi non direttamente inerenti al godimento della res locata (come la climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas), ma di carattere personale (come le pulizie od il cambio della biancheria) - il rapporto, specialmente se si inserisca in un attività avente ad oggetto la cessione di una pluralità di immobili, non è qualificabile come locazione immobiliare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, punto 8, d.p.r. 633/72.”
      Il principio che le prestazione lato sensu alberghiere si distinguono dalla locazione di immobili arredati proprio per la fornitura di servizi personaliè stato infatti reiteratamente affermato dalla terza sezione civile della stessa Corte, secondo la quale "l'attività di affittacamere, pur differenziandosi da quella alberghiera per le sue modeste dimensioni, presenta analoga natura, in quanto richiede non solo la cessione del godimento di locale ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni (luce, acqua, ecc.), ma anche la prestazione di servizi personali, quali il riassetto del locale stesso e la (sola ndr) fornitura della biancheria da letto e da bagno" (sentenze nn. 755/91, 5632/93, 17167/02, 2265/10)."
      L'Ordinanza non affermerebbe, invece, il principio dell’assoggettabilità automatica a IVA di dette attività commerciali, quindi rimane la validità di quanto già affermava prima l'Agenzia delle Entrate (AdE) per cui “in linea di massima” fino a due Case Vacanza si possono gestire senza IVA (v. qui in ultima pagina la risposta ad un mio interpello).  
      Anche per i B&B non cambia nulla, possono aprire come prima anche senza IVA e poi passare a P. IVA con i soliti criteri sempre usati fino ad ora (vedi QUI). 
      Per le maggiori dimensioni di impresa, invece, è prassi aprire subito la partita IVA all'apertura di un Affittacamere, anche se, in linea di diritto, valgono gli stessi criteri appena evidenziati per il Bed and Breakfast.

      Chiarito questo aspetto della fattispecie di reddito che deriva dall'avvio di un'attività ricettiva e dell'IVA da applicare o meno, resta da capire in capo a quale soggetto vanno imputati i redditi del rapporto B (al proprietario/comodante o al locatore/gestore/comodatario?).

      Affittare un appartamento ricevuto in comodato 
      Il comodato, come la locazione, non trasferisce"diritti reali di godimento", ma solo i cd. “diritti personali di godimento”. Pertanto, in caso di redditi da locazione (cd. "redditi da locazione o fondiari") derivanti dalla locazione di un appartamento ricevuto in comodato da un parente, tali redditi vanno posti in capo al comodatario del rapporto B e non in capo a chi non ha diritti reali sul bene. Essirimangono quindi in capo al proprietario/comodante del bene immobile del rapporto A). Questo lo stabilisce l'art. 26 del TUIR e c’è una risoluzione dell’AdE....

      (Omissis...)

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      Altri argomenti disponibili per gli abbonati in questo articolo:------------------------------------------------------------------------------------------
      Sublocare un appartamento ricevuto in locazione
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      Sublocare un appartamento facendo B&B
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      Altro articolo simile: Agenzie immobiliari e gestione di appartamenti turistici o appartamenti vacanze in Italia: il punto sulla normativa.

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      Stefano Calandra* - AIBBA&AgICAV 
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      Affittacamere e Bed and Breakfast nel Veneto: non è vero che centinaia sono a rischio chiusura - smentisco i giornali - di Stefano Calandra

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      Affittacamere e Bed and Breakfast nel Veneto: non è vero che centinaia sono a rischio chiusura - smentisco i giornali.
      Il punto di Stefano Calandra(chi è? Clicca QUI) - www.aibba.it 


      Sono apparsi recentemente alcuni articoli giornalistii, che mettevano l'accento sull'allarmismo esistente presso i gestori di B&B/Affittacamere e Case Vacanza esistenti in Veneto, a causa dell'entrata in vigore della nuova L.R. 11/2013 sul Turismo.

      Vorrei tranquillizzare un po' tutti, giornlisti compresi...non è vero che i Bed and Breakfast sono a rischio chiusura!!
      Cito in particolare l'articolo apparso in data 27 marzo 2014 sulla Nuova Venezia, vedi QUI.e quello del Corriere del Veneto, vedi QUI.
      La frasi ivi riportate sulla chiusura dei Bed and Breakfast sono errate, perchè ciò è espressamente escluso dall'art. 31, c. 4 della legge regionale 11/2013, che recita così: "Fatta salva la destinazione abitativa dei bed & breakfast, nonché delle case per villeggiatura e degli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche di cui all’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e successive modificazioni, l’apertura di nuove strutture ricettive è consentita solo in immobili o parti di essi aventi destinazione d’uso turistico-ricettiva conformemente a quanto stabilito dallo strumento urbanistico comunale."
      Quindi per i Bed and Breakfast rimarrà la destinazione d'uso abitativa e non sono quindi a rischio chiusura! Il giornalista non parrebbe ben informato, nè potrebbe essere altrimenti visto che il Bed and Breakfast coincide obbligatoriamente con la residenza o comunque con la stabile dimora del gestore, che ivi deve abitare durante il periodo in cui l'attività esercitata...

      In ogni caso, è pur vero ed incontestabile che l'amministrazione regionale in Veneto stia per fare un enorme errore a cambiare la destinazione d'uso in Veneto, per quattro ragioni anzitutto. La prima ragione è che la decisione di obbligare i cittadini che vogliono aprire un'attività ricettiva alberghiera a cambiare destinazione d'uso in turistico-ricettiva è un favore - incidentale o meno non sta a me giudicarlo - puro e semplice alle pretese lobbistiche degli albergatori, questo è chiaro e lampante. Vedi QUI in questo articolo da me scritto il perchè.
      Secondo, l'obbligo di cambio di destinazione d'uso porterà di fatto al crollo di apertura di appartamenti turistici del tipo "casa vacanze" e invece per contro al proliferare dell'apertura di appartamenti turistici in locazione pura, secondo il codice civile (art. 1571 e ss. e secondo la L. 431/98 sopra richiamata dall'art. 31 della L.R. citata) e senza fornitura di biancheria e pulizie. Ma questo fenomeno sfuggirà del tutto al controllo regionale e comunale perché non ci sarà bisogno di nessuna denuncia di inizio attività per questa tipologia di attività locativa previste già dal codice civile. L'obbligo di cambio di destinazione d'uso porterà di fatto al crollo di apertura di appartamenti turistici del tipo "casa vacanze" e invece per contro al proliferare dell'apertura di appartamenti turistici in locazione pura, ex codice civile art. 1571 e ss., che lavorano in nero, senza dichiarare redditi, ne dati Istat, né dati del passaggio di ospiti alla Questura… È proprio quello che vogliamo in Veneto?
      Terzo, la regione Veneto con questo comportamento si isola da tutte le altre 19 regioni d'Italia, nelle quali invece le attività di Bed and Breakfast/Affittacamere/Case vacanza sono tutte fondate sulla destinazione d'uso di civile abitazione, com'è stato sempre e come giusto che dovrebbe sempre rimanere!

      Quarto, le denominazioni di "casa vacanza" o di "appartamento ad uso turistico" sono scomparse dalla nuova legge regionale 11/2013, lasciando il posto ad una definizione che prevede come "casa vacanza" in sostanza la tradizionale “Casa per Ferie", cioè le case religiose destinate ad ospitalità collettiva, accezione e definizione presente in tutte le legislazioni delle altre 19 regioni italiane, come appunto “Case per Ferie”, non “Casa Vacanza". Contravvenendo quindi a quanto avviene in tutte le altre 19 Regioni italiane, cui per logica sarebbe stato opportuno riferirsi: la cosa è foriera di DISORIENTAMENTO per il Turista, che, provenendo da Umbria, Toscana, Lombardia o da qualunque altra regione, cercando in Veneto un “Appartamento Turistico” o “Casa Vacanza” si troverebbe in stanzoni collettivi da 20 letti….! 

      Il rischio del blocco delle licenze per Case Vacanza e Affittacamere era nota sin dal 2011 alla Regione Veneto, a seguito del ricevimento da parte dell'(anocra atuale) assessore al Turismo Finozzi di mie osservazioni alla (allora) bozza della L.R. 11/2013, in cui scrivevo: 
      "(...) Mi preme evidenziare come la previsione di destinazione d'uso turistica per le strutture ricettive speciali sia azzardata, senza avere sotto mano una precisa mappatura delle destinazioni urbanistiche nella Regione Veneto per la tipologia "Turistico-ricettiva", sicuramente minoritaria rispetto alla quantità di territorio a destinazione abitativa. La categoria che rappresento auspicherebbe che venisse prevista dalla normativa una destinazione d'uso abitativa.(...) Faccio solo un ipotesi: se io volessi aprire in certe zone della periferia di Mestre un Affittacamere in luoghi ove non è presente nemmeno un hotel (penso a zone nord della città ad esempio) nel raggio di 10 km, il Comune mi direbbe di no perchè urbanisticamente queste zone sono a "destinazione abitativa".Ma allora la politica di agevolazione dell'integrazione del reddito familiare, dello sviluppo economico diffuso dove andrebbe a finire? Che ne sarebbe della formula Affittacamere e Casa Vacanza, tradizionalmente presente in tutta Europa ed anche in tutte le Regioni d'Italia nelle case ove i proprietari offrono la propria abitazione all'Ospite? Probabilmente così si realizzerebbe un eccessivo giro di vite ed un eccessivo blocco all'apertura di queste strutture, il cui merito è quello di sviluppare ricettività di qualità nel tessuto sociale delle zone a destinazione abitativa più consone al suo proliferare e più sprovviste di strutture alberghiere.

      Un'altra osservazione a sostegno della tesi a favore della destinazione d'uso abitativa è quella che semplicemente così è già normato in altre 19 Regioni italiane su 20, non prevedendosi il cambio di destinazione d’uso di civile abitazione per l'apertura di B&B o Affittacamere."
       
      Questo rischio di chiusura delle strutture io lo sostenevo già dal 2011...Nemo profeta in Patria!...

      Inoltre, solo nel momento in cui uscirà il regolamento attuativo della L.R. 11/2013 sapremo quali saranno i criteri di nuova classificazione, posto che (art. 50, c. 6) "Le strutture ricettive già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge e le sedi congressuali già esistenti alla stessa data, devono ottenere la nuova classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta".
      Quindi anche qui, direi che il rischio chiusura non è immediato per la stragrande maggioranza delle strutture ricettive esistenti.

      Infine, il caso citato in apertura del servizio giornalistico in questione è un caso anomalo, non è la regola.Nel senso che, per le nuove strutture che devono aprire, se io faccio una verifica di idoneità urbanistica preventiva di un immobile per sapere se può essere destinato ad affittacamere, da questa verifica di idoneità fatta secondo i criteri normali professionali di un geometra che conosce la materia, controllando quindi la fattibilità dell'apertura mediante lo studio dello strumento urbanistico vigente comunale, io so per certo se posso aprire o no un affittacamere, lo so subito, prima di intraprendere il progetto, senza dover ricevere questa brutta notizia, come se fosse tra l'altro inaspettata, dal Tar!
      Una verifica del genere, chiamata "verifica di idoneità urbanistica", costa anche solo € 40 (vedi www.aibba.it- sezione geometra a distanza) e ci vogliono solo 4 giorni per saperlo! Quindi anche su questo punto mi duole dirlo ma l'articolo di giornale fa dell'inutile allarmismo!


      Per le struttture già aperte alla data della pubblicazione della L.R. 11/2013, il rischio di chiusura è stato fugato: sono andato di recente a parlare con i vertici della regione Veneto per conoscere le intenzioni sul prossimo regolamento di prossima uscita attuativo della legge regionale. Il regolamento uscirà solo verso fine giugno/luglio, non prima.

      La buona notizia è che salveremo l’esistente, cioè secondo la normativa regionale, ex art. 50 c. 4) lett. B ("Restano confermate e conservano validità: (…) le dichiarazioni o segnalazioni certificate di inizio attività relative a strutture ricettive extralberghiere presentate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del regolamento attuativo") e quindi è sicuro che le strutture ricettive esistenti non saranno toccate, ma dovranno solo adeguarsi come classificazione alle altre UANC già classificate. Le UANC non classificate dovranno classificarsi, ma a parte questo non ci saranno ulteriori restrizioni, né necessità di cambiamenti di destinazione d’uso catastale.

      Sono molto contento del mio lavoro perché ho potuto avvertire nel frattempo moltissimi cittadini che volevano aprire l'attività ricettiva e lo hanno potuto fare in questi giorni ancora con la vecchia normativa, prima che venga pubblicato il nuovo regolamento attuativo, che prevederà purtroppo, almeno per adesso, la voltura catastale della destinazione abitativa a destinazione turistico ricettiva, con le problematiche già spiegate in altra sede.

      Ho ottenuto però un'altra importante conquista: che la regione imporrà ai comuni di dare una risposta entro un termine prefissato (probabilmente di 60 gg.) alla richiesta del cittadino che vuole adibire la propria abitazione a casa vacanza, chiedendo la voltura catastale obbligatoria. E questa una conquista che non porterà più per fortuna al blocco all'apertura di nuove case vacanza ed affittacamere anche nel futuro, che si era paventato per inadeguatezza dei piani regolatori dei Comuni ad adeguarsi alle richieste di voltura di civili abitazioni in turistico-ricettivo.


      Io sono in costante contatto con la Regione per gli aggiornamenti che verranno.

      Per chi deve aprire ancora un Affittacamere o una Casa vacanza, dico: "tranquilli, aprite con fiducia un B&B/Affittacamere/Casa Vacanza, ma prima informatevi!".

      Vedi un altro mio articolo sull'argomento QUI.
       
      di Stefano Calandra - AIBBA&AgICAV - www.aibba.it.

      Airbnb e visibilità di appartamenti vacanze- luci e ombre della piattaforma di annunci di alloggi più grande del mondo. Il punto di vista di Stefano Calandra.

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      Airbnb, il sito fondato a San Francisco nel 2008 che gestisce gli annunci dei proprietari privati che vogliono affittare la casa ai turisti. Luci e ombre della piattaforma di locazione on line più grande al mondo.

      Il punto di Stefano Calandra(chi è? Clicca QUI) - www.aibba.it 
        

      Airbnb  in pochi anni ha attirato milioni di clienti, che evidentemente trovano più divertente, oltre che più conveniente, organizzare le proprie vacanze a casa d'altri.
      AIRBNB è un sito di annunci di alloggi (community) che in 8 anni ha rivoluzionato il mondo della locazione turistica soprattutto di appartamenti rendendola, sostanzialmente, globale. Diversa la natura quindi, rispetto ai "portali" di prenotazione classici, come Booking.com o Expedia.
      In questo articolo cercherò di evidenziare le luci e le ombre di una piattaforma che ha certamente avuto il pregio di dar voce e identità a praticamente tutti coloro che vogliono affittare una stanza nel mondo. Ma cosa succede quando questi "tutti" sono 2 o 3 volte più numerosi delle strutture che, ufficialmente, dovrebbero esistere? Quale garanzia di qualità  offre Airbnb al cliente? E, infine, quali vantaggi economici per i proprietari? I prezzi e la qualità offerta sono competitive rispetto ad altre piattaforme? In cosa si differenzia Airbnb da altri portali di prenotazione (es: Booking.com oppure Homeholidays?) e quali servizi offre in più o in meno?
      A queste ed a molte altre domande rispondo in questa mia analisi, volendo essere il più obbiettivo possibile per capirne bene pregi e difetti. Preferisco essere schietto con voi: non ho mantenuto i miei appartamenti in locazione nè il mio B&B su Airbnb, dopo un periodo iniziale in cui lo avevo fatto, perchè la resa in termini di prezzo era risultata troppo bassa (vendo a più soldi su altri portali o direttamente) e perchè non ero contento della politica di prenotazione e dei vincoli tecnologici del sito, che mi impedivano di modulare ed adattare le mie proposte di alloggio e di prezzo verso il futuro ospite. Ma rimane una mia impressione. 
      Infine, perchè essendo molto impegnato a "far bene" il mio mestiere di Ospite di clienti nella mia struttura, trattando nei particolari l'accoglienza e conoscendola complessità di questo lavoro, mi sentivo un po' sminuito a vedermi affiancato nel portale di annunci Airbnb da operatori improvvisati ed un po' al margine, chiaramenti presenti oggi con un annuncio di affittodi appartamenti e domani, chissà? Mentre la mia gestione più "professionale" con dipendenti e tasse da pagare ha senz'altro un respiro diverso...
      Airbnb l'ho sempre considerato una "evoluzione" del sito "bbplanet", che una volta andava per la maggiore nel primo decennio del Millennio. Era questo un sito molto rigido e che non permetteva, di nuovo, un rapporto flessibile e di dialogo con la clientela, perchè naturalmente nel momento in cui iniziava il dialogo tra il gestore ed il futuro ospite, poteva succedere che si uscisse dalla piattaforma per prenotare... ecco, questa pretesa "social" di Bbplanet prima e di Airbnb ora non la ritengo soddisfatta dalla struttura della piattaforma.
      Buona lettura.
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      Airbnb.

      l valore della piattaforma di home-sharing più utilizzata al mondo è balzato a 30 miliardi di dollari. A giugno 2015 il valore era di circa 5 miliardi più basso. Due mesi fa ha raccolto un miliardo da un gruppo di banche formato da JP Morgan, Citigroup, Bank of America e Morgan Stanley. Airbnb non è ancora quotata in Borsa: saranno queste le banche che la seguiranno un domani quando dovesse decidere di quotarsi?(by Sole 24 h. agosto 2016). 

      Cosa dicono di sè(by Panorama.it)
      «Vogliamo far incontrare l’ospite giusto con il padrone di casa più adatto a lui. Dare modo a chiunque di trovare la casa dei suoi sogni, o almeno in linea con lo spirito di quel singolo viaggio» riassume Joe Zadeh, vicepresidente del prodotto. È qui da sei anni, tutti lo chiamano Joebot: Apple Watch al polso, camicia fuori dai pantaloni, tono cordiale e modi formali quanto basta, è un ingegnere, uno dei primissimi a essere assunto da Brian Chesky e compagnia quando l’ufficio era ancora una camera da letto in un appartamento sobrio di San Francisco.
      Per stringere in un colpo d’occhio quale superpotenza sia diventata Airbnb, basta lasciarsi alle spalle il Civic Center di San Francisco con la troneggiante cupola della City Hall e trovare il civico 888 di Brannan Street. Impresa da niente, visto che l’indirizzo è appeso a caratteri cubitali su un palazzone rigoroso, slanciato, addolcito da accenni di decorazioni neoclassiche. Una volta dentro il quartier generale della piattaforma leader nelle prenotazioni di abitazioni di privati, non resta che montare su un ascensore e affacciarsi a una qualsiasi ringhiera. 
      Ecco, di botto, pararsi davanti quattro piani di uffici pieni di ragazzi in maniche corte, ragazze sorridenti vestite in modo casual, cani (sono ammessi), divani, lampade e credenze. Un brulicare di circa 500 persone che, dal dicembre del 2013, occupano quella che è l’antitesi di un ufficio tradizionale. 

      Le scrivanie ci sono, ma sono mobili verso l’alto, per consentire di lavorare in piedi e non rimanere ancorati ai tavoli; esistono tanti spazi comuni - quasi esagerati quelli dedicati al cibo, gratis per impiegati e loro ospiti da colazione a cena - che ricreano un parco con corredo di sdraio, una roulotte con cucina, una casa sull’albero, una libreria semibuia, una saletta con luci psichedeliche e altre stramberie riprodotte in modo identicoalle proposte più stravaganti, originali o eleganti pubblicate sul sito. Così, qui, è sempre come stare a casa altrui.

      L’uovo di Colombo passa per i bit: «Siamo una compagnia tecnologica»scandisce Joe lucidando il suo curriculum da ingegnere «e fino a oggi abbiamo raccolto 11 petabyte di dati di abitudini di viaggio. In modo esplicito e silente. La nostra piattaforma ha imparato a imparare dai suoi utenti». Un efficace gioco di parole, che si può facilmente verificare dopo aver effettuato un qualsiasi soggiorno su Airbnb.
      Al momento di lasciare una recensione, è come se il sistema ci chiedesse di «taggare» la soluzione da noi scelta indicando per esempio se la zona è residenziale, tranquilla, per famiglie; se l’alloggio è centrale, isolato, comodo per i mezzi pubblici, nei pressi di ristoranti e negozi, vicino alla vita notturna; se tra le caratteristiche che spiccano ci sono un’ottima rete Wi-Fi, un bagno o un letto lussuosi, un parcheggio comodo, una cucina accessoriata. Ancora, se è adatto a una fuga romantica, a un viaggio di lavoro, a un momento di relax o a esplorare la città.
      Ecco raccontato in modo esplicito il nuovo corso di Airbnb. Che ha iniziato ampliando a dismisura l'offerta di alloggi nel mondo, ora vuole cambiare il modo di viaggiare. O quantomeno renderlo meno standardizzato, personalizzato, più autentico. 

      Airbnb è "donna" per il 56% degli annunci 
      Non solo, ma questa piattaforma di annunci di alloggio piace alle donne. Lo dimostrano i dati di Airbnb, la piattaforma che consente di condividere di alloggi presente in oltre 34.000 città e 192 paesi. In particolare, in Italia le donne costituiscono oltre il 56% degli host (55% nel mondo). Grazie ai guadagni delle prenotazioni ottenute possono seguire le loro passioni, realizzare nuovi progetti, vivere in modo indipendente e aiutare i propri figli a completare gli studi.
      Le donne italiane che hanno scelto di ospitare tramite Airbnb hanno preso questa decisione per avere guadagni extra (52%), condividere uno spazio libero in casa (22%) (motivazioni condivise dalle host donne di tutto il mondo) conoscere nuove persone (8%) o dopo aver avuto una bellissima esperienza come viaggiatore (6%). Fra le host donne più attive a livello globale ci sono le inglesi (61% sul totale host), le francesi (59% sul totale host) e le americane (57% sul totale host); le più giovani vivono in Repubblica Ceca, dove le donne che aprono le loro case alla community Airbnb hanno in media 35 anni.
      In Italia è Firenze la città più ‘rosa’ con il 57% di host donne con un’età media di 44 anni, seguita da Milano (56%) e Roma (55%). Sono tante anche le donne che viaggiano con Airbnb e amano viaggiare sole, soprattutto all’estero (il 53%). Le più avventurose sono le asiatiche: in Giappone, Taiwan e Cina, le donne partono da sole verso mete internazionali più spesso degli uomini; seguono Russia e Brasile.

      Airbnb e il turismo di affari.(by The New York Times, luglio 2016) 
      PhoCusWright, la società di ricerche di viaggio, ha osservato che uno su tre turisti nel 2015 usa alloggi privati, contro uno su 10 nel 2011, e che il 31 per cento dei viaggiatori che hanno utilizzato Airbnb negli ultimi due anni lo aveva usato per lavoro. Airbnb quindi è stato recentemente preso di mira dai viaggiatori d'affari, la clientela "pane e burro” degli hotel. La risposta degli hotel inizia timidamente: I manager responsabilizzano i dipendenti a interagire con gli ospiti su una base più informale, offrendo consigli locali non diversamente da un host Airbnb. "Questo desiderio di autenticità sta guidando la progettazione ospitalità di oggi - ogni hotel dovrebbe raccontare una storia; deve essere un luogo di contesto, riflessiva del suo quartiere e la comunità”, dice Elizabeth Lowrey, una principale e il direttore di architettura d'interni a Elkus Manfredi Architects.  
      "Penso che la generazione più giovane non vuole quattro persone per raccogliere i loro bagagli fino al marciapiede e poi devono dare la mancia a ciascuno", ha detto Randall T. Cook, l'amministratore delegato e fondatore di Roost. "Preferiscono stare in un quartiere “cool” con camere più grandi, spazi più grandi, magari con una cucina che li fa sentire come: hey, questo è come ci si sente a vivere a San Francisco o Chicago!"
      Fin qui le pretese di chi “tifa” per AIRBNB, ma la reale esistenza e gli effetti dell’azione di Airbnb sulla concorrenza leale, sulle strutture ricettive e la loro redditività e sulla trasparenza di mercato, lascia non pochi dubbi sul terreno di questa grande “piattaforma web di annunci di alloggio”.
      Le aziende-piattaforma (nuovi modelli di business abilitati dal digitale).
      (Minghetti - Sole 24 h.)
      Il modello organizzativo e di business delle aziende-piattaforma è di fatto quello alla base delle imprese contemporanee che crescono più in fretta, si espandono subito a livello globale e rivoluzionano le logiche sulle quali intere industrie si sono fondate per decenni. 
      Un esempio? Che speranze potevano avere nel 2007 due individui senza risorse finanziarie di prendere d’assalto e sovvertire l’industria alberghiera? È quello che hanno fatto Brian Chesky e Joe Gebbia ideando la piattaforma di Airbnb, che dal nulla insoli 9 anni è arrivata a essere valutata  24 miliardi di dollari (più della catena Marriott e più di tutte le altre catene di hotel al mondo). Ma Airbnb (la cui storia è spesso citata quando si parla di questo argomento) non è un caso isolato. Il modello dell’azienda-piattaforma accomuna una quantità di organizzazioni il cui successo è straordinario e incontestabile – imprese quali Microsoft, Google, Apple, Intel, eBay, Amazon, Uber, Facebook.

      Airbnb soposa iconcetti «sharing economy» (economia della condivisione) e«collaborative economy» (economia collaborativa)? (‘O Connor, Sole 24h.)
      Queste (Microsoft, Google, Apple, Intel, eBay, Amazon, Uber, Facebook ndr) sono aziende molto diverse aziende tra loro che non stanno comodamente sotto un’unica etichetta. E se così fosse, non sarebbe una di queste due. La maggior parte delle aziende della “sharing” o “collaborative” economy usano Internet per facilitare le transazioni a pagamento tra acquirenti e venditori. Alcuni per facilitare la locazione di beni (come Airbnb).
      In realtà Airbnb e simili non promuovono né facilitano la condivisione e la collaborazione: sono solo aziende che cercano di fare soldi, creando e controllando mercati per il nostro lavoro e le nostre cose. 
      Gli ospiti di Airbnb non stanno collaborando con i loro clienti più di quanto stia facendo Marriott International. Queste etichette avevano senso al momento della loro prima apparizione, circa sei anni fa. Poi le hanno applicate per le start-up, come SnapGoods and Share Some Sugar, che si proponevano di aiutare i vicini a prestare cose come i trapani elettrici gli uni agli altri. Alcune delle piattaforme di oggi si adattano ancora all’etichetta condivisione, ma in molti casi non più.
      Non si deve quindi cadere nella tenatazione di cedere ed andar dietro al flusso di massa, si deve ragionare sui termini, soprattutto se applicato a Airbnb. La ragione per rifiutare le etichette «sharing» e «collaborative» è che danno l’impressione sbagliata di quello che queste aziende fanno. 
      Come funziona Airbnb (by Affari miei)
      Airbnb non è un b&b (scusate il gioco di parole!) in quantoè una vera e propria community online, che consente ai viaggiatori di trovare una sistemazione più economica del classico albergo, mentre chi ha una casa inutilizzata con determinate caratteristiche può offrire una stanza o un alloggio in affitto per brevi periodi, guadagnando dei soldi. La scelta non si limita ad una stanza per la notte, le soluzioni offerte sono davvero disparate: si possono sì trovare camere di bed and breakfast, ma anche hotel, camere in condivisione ed alloggi veri e propri. Tutto dipende da chi è iscritto in quel momento e da ciò che mette a disposizione dei viaggiatori. Per adoperare questo sistema bisogna creare il proprio account gratuito e cercare l’annuncio che ci sembra più indicato alle nostre esigenze.
      È chiaro che il proprio annuncio deve essere curato nei dettagli, essere chiaro e preciso, così da dare un’idea il più precisa possibile e convincere a sceglierlo, senza ovviamente mentire sulle potenzialità della casa/camera. Attenzione ad aggiornare attentamente il calendario delle date disponibili.    
      Sull’annuncio si trova il contatto del proprietario/host, che si può contattare anche tramite cellulare, scaricando l’apposita applicazione.

      Il pericolo di truffe dei siti di annunci (by Fastweb) 
      Sempre più vacanzieri preferiscono utilizzare portali come Airbnb, Homeholidays e Homeaway per cercare una sistemazione dove passare le vacanze. I vantaggi della casa vacanza, d'altronde, sono abbastanza evidenti: prezzi più bassi, possibilità di trovare alloggi un po' ovunque e la sensazione di essere a casa anche a migliaia di chilometri dalla propria abitazione. Un lusso che nessun hotel – o quasi – può permettersi di offrire.
      A fare da contraltare a questa situazione idilliaca – sin troppo, forse – c'è il pericolo-truffe. Come per ogni altro portale di e-commerce di annunci, anche su Airbnb si può cadere nella trappola di qualche truffatore telematico. Per questo motivo bisogna sempre porre molta attenzione agli annunci che si visualizzano e alle inserzioni cui si intende rispondere.
      D'altra parte si deve tenere conto che gli annunci, in quanto tali, non sono monitorati nel merito dalla piattaforma, si essa EBay, Subito.it o, appunto, Airbnb. Pertanto, come si vedrà anche nel prosieguo di questo articolo il pericolo più forte è proprio nella scarsa o nulla barriera all'entrata di questi annunci di locazione di camere o appartamenti, lasciando l'esito della transazione quasi del tutto a carico del (a volte purtroppo malcapitato) turista. Ma allora, per una struttura ricettiva di buon livello e seria è proprio fondamentale essere inseriti in Airbnb? Lascio la risposta al lettore delle prossime pagine. 

      I 5 campanelli d’allarme che (messi tutti assieme) devono insospettire in un annuncio. (by unadonnaconlavaligia.com)
      1. L’annuncio riguarda una casa molto bella ad un prezzo molto basso; 
      2. L’annuncio NON riporta una Calendario Disponibilitàaggiornato; 
      3. Se avete già contattato il proprietario, vi viene risposto che purtroppo la casa in questione non è disponibile, però ce ne sarebbe un’altra, che – guarda caso – non compare in nessun altro annuncio. 
      4. La casa che vi viene proposta in sostituzione non ha nemmeno un sito internet in cui essere visionata, oppure il link che vi viene dato stranamente non si apre o presenta qualche difficoltà tecnica.  
      5. Vi viene richiesto l’intero ammontare dell’affitto da pagare subito oppure una sostanziosa caparra.
      Quanto costa Airbnb?   (by Antonsessa Blog e Affari Miei)
      La commissione che richiede a chi affitta (chiamato hostsul portale) risulta essere molto più bassa di Booking.com,che normalmente è del 18%. E ci riesce perché chiede anche al turista che cerca un alloggio una piccola commissione, quindi i costi si suddividono tra host ed ospite.

      Il costo di un alloggio per coloro che viaggiano include sia il prezzo della sistemazione che quello della commissione riconosciuta al portale, la quale in genere oscilla tra il 6 e il 12%, a seconda dell’importo speso in totale. I prezzi sono da considerarsi per ogni pernottamento e variano a seconda del numero di persone da ospitare. Inoltre bisogna assicurarsi che i costi di servizio di Airbnb, cioè la somma che Airbnb trattiene per sé, siano già compresi nella cifra mostrata nell’annuncio (in genere è così) e bisogna valutare i costi aggiuntivi legati alla pulizia dell’appartamento e ad altri servizi extra che possono essere offerti dall’host. 
      Invece la commissione a carico di chi offre la sistemazione è pari al 3%. C’è anche da dire che la commissione che applica Airbnb sulla prenotazione può diventare troppo esosa per i soggiorni lunghi, essendo calcolata in percentuale, mentre invece sappiamo che con gli altri 2 siti non è prevista (a fronte della mancanza di un servizio di intermediazione, ovviamente). Airbnb è quindi meno adatto per le medie permanenze (+ di una settimana). 
      Garanzia Host, un sistema di protezione fino ad un massimo di 800.000 euro in caso di danni, in ogni parte del mondo. I pagamenti sono soggetti a determinate condizioni, limitazioni ed eccezioni. È possibile ottenere e inoltrare un modulo di richiesta rimborso della Garanzia Host, che si trova sul sito: gli host che domandano un rimborsi devono però collaborare con Airbnb e i suoi assicuratori, procurando loro la documentazione inerente al danno dichiarato e accettando di ricevere un’ispezione nei casi in cui possa essere richiesta. Ci sono degli aspetti che non sono tutelati da questa Garanzia, ossia i titoli e i contanti, gli animali, la responsabilità civile e i danni nelle aree comuni. Invece oggetti come i gioielli e i pezzi d’arte godono di una protezione più limitata. 

      Il sistema di prenotazione.(by unadonnaconlavaligia.com) 
      Sempre nella stragrande maggioranza dei casi con Homeaway e Homelidays si prenota tramite accordi privati con il proprietario (si firma un contratto, solitamente si versa una caparra e il saldo poi all’arrivo). Con Airbnb invece si paga l’intera somma all’atto della prenotazione, attraverso il sito stesso, e non tramite accordi con il proprietario. Ilpagamento avviene generalmente tramite carta di credito o Paypal: Airbnb tiene il pagamento congelato fino a 24 ore dopo il check-in, in modo da tutelare soprattutto l'ospite della struttura. A mio modo di vedere, penalizzante invece per il titolare che non ha altre opzioni per l'accredito. 

      Le prime norme di "resistenza" locale a Airbnb. (Booking Blog 13 luglio 2016) 
      Perché la gente si aspetta che i cambiamenti si adattino alle vecchie leggi? Piuttosto ci vorrebbero delle nuove leggi per regolare i cambiamenti. Almeno questo è quello che vorrebbe Airbnb, secondo cui le vecchie leggi di molte città non fanno che danneggiare la sharing economy e i nuovi bisogni della popolazione mondiale.
      Tra le accuse mosse ad Airbnb dalle grandi città statunitensi è che sempre più proprietari decidono di mettere in affitto a breve termine le proprie case su Airbnb per guadagnare di più rispetto a un normale affitto. Così facendo però, le case da affittare per lunghi periodi diminuiscono, i prezzi aumentano e vengono privilegiati i turisti rispetto ai residenti. Senza contare le moltissime aziende che, sotto mentite spoglie, affittano strutture in modo del tutto irregolare. 
      Una bozza di legge in studio a New York prevede già che non si possano mettere in affitto stanze o case private per periodi inferiori a 30 giorni, almeno che non vi abiti anche il proprietario. Se la nuova legge passa, i piccoli affittuari saranno ovviamente costretti a togliere gli annunci per promuovere le proprie abitazioni, altrimenti rischierebbero multe fino a 7.500 dollari.
      Anche San Francisco si è mossa e una commissione di vigilanza ha chiesto di multare la compagnia 1000 dollari al giorno per ogni host illegale presente sul sito. 
      Se la legge di New York passasse indenne dalla scrivania del Governatore Andrew Cuomo, Airbnb perderebbe praticamente tutti i suoi annunci nella città americana.

      Ma pare che questo non sia che l’inizio, perché i nuovi regolamenti stanno invadendo anche Parigi, Barcellona, Oaklande Berlino, dove a partire dal primo maggio, è entrato in vigore il divieto di affittare intere case, salvo richiedere il permesso per diventare veri e propri b&b.

      Anche in Italia qualcosa si sta muovendo: ad esempio a Firenzeda gennaio si riscuoterà la tassa di soggiorno e a Milano sono cominciate delle trattative simili.

      Ad esempio, la tassa di soggiorno, da molti invisa, va versata dalle strutture ricettive direttamente nelle casse dei Comuni che l’hanno introdotta: questo è il meccanismo della legge che l'ha introdotta sotto il Governo Berlusconi
      Il Country Manager Italia di Airbnb Matteo Stefanelli, conciliante, dice a La Stampa che Airbnb è pronto a versare la tassa di soggiorno a ogni comune in cui la piattaforma è attiva in Italia. Anche se non dice come farlo e se detrarrà la somma o meno dal compenso dovuto alle strutture... ?? Manovra “politica” per riguadagnare posizioni sul tema “tasse” (ndr)??

      Nel vuoto normativo crescono evasione e illegalità.(la Stampa- 03/02/2016)

      Infatti c’è il problema dell’esistenza sulla piattaforma di migliaia di strutture ricettive non ufficiali:«Ma smascherare gli evasori è molto difficile», ammette Alberto Reda, generale della Guardia di Finanza a Venezia. Che rivela una vicenda inedita: «Nell’inverno 2015 siamo stati nella sede italiana di Airbnb. È stata una visita conoscitiva. Abbiamo chiesto gli elenchi dei locatori, ma non ce li hanno forniti spiegando che i dati erano custoditi sui server all’estero».
      Il country manager Matteo Stefanelli a La Stampa: «Il nostro modello è diverso rispetto ad altre piattaforme: va a favorire l’host. Il 97% dei ricavi va nelle tasche degli italiani che poi pagano le tasse: le transazioni sono online, tracciate: Airbnb non è certo il sito adatto a evadere il fisco». 
      Infatti Airbnb non ha una «stabile organizzazione» in Italia. Dunque il guadagno finisce negli Stati Uniti? Il Country Manager glissa: «In Italia facciamo attività di marketing e promozione, non abbiamo ingegneri o designer. Siamo degli ambasciatori. Se in Europa si deciderà di cambiare modelli ci adatteremo, ma noi siamo nel perfetto rispetto della regole». 
      Chi si associa a Airbnb non sempre decide di farlo in maniera legale e trasparente. La concorrenzaè importante, perchè migliora l'efficienza dei mercati e il livello di soddisfazione dei clienti che vi operano, e non può essere fermata. La concorrenza, però, non può essere sleale. Airbnb (come Uber ad esempio) hanno ideato servizi utilissimi che sono stati infatti recepiti con grande entusiasmo. Ma sono caduti laddove i loro associati non hanno rispettato le regole.(Panorama, 31/12/2014)
      Come è successo per Uber, la popolarità dei servizi di Airbnb sta creando enormi distorsioni sui mercati immobiliari di tutto il mondo.

      Concorrenza sleale? Cosa dice la Direttiva UE sul commercio elettronico.
      Questo processo di distorsione è aiutato certamente dal fatto che AIRBNB NON FA ALCUNA SELEZIONE ALL’ENTRATA, anche perchè, come detto all'inizio del presente articolo, si tratta di un Hosting Provider ("prestatore di ospitalità") delle strutture ricettive iscritte che pubblicano i propri annunci
      Ossia per le norme UE vigenti, gli Stati membri "non impongono ai prestatori (hosting, come Airbnb, Tripadvisor etc., ndr) un obbligo  generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite,a condizione che detto prestatore non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita o non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamenteper rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso."
      Inoltre, esiste però per contro "la possibilità per un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime"(artt. 14 e 15 DIRETTIVA 2000/31/CE "Direttiva sul commercio elettronico").
      E Airbnb stessa non perde occasione, se può per "declinare le proprie responsabilità": come quando Airbnb ha denunciato la città di San Francisco (si veda la vicenda nel capitolo "Le prime norme di "resistenza" locale a Airbnb"), per aver violato la legge secondo la quale il governo non può multare i siti web per i contenuti che altri utenti vi pubblicano. Come a dire: "se c’è gente che pubblica annunci illegali, non dipende da noi." ...Appunto!
      "Sicuramente Airbnb deve essere regolato in qualche modo, sia per demotivare le strutture irregolari tanto diffuse in Italia, sia per evitare che le grandi aziende si approfittino del servizio per gonfiare a dismisura i prezzi degli affitti come accade a New York". (Booking Blog 13 luglio 2016) 
      In Italia - come anche in Francia ad esempio - esistono regole ben precise per i privati che decidono di convertire i loro alloggi in immobili commerciali da affittare, ma solo una piccola percentuale di chi sfrutta Airbnb per pubblicizzare la propria casa risulta in regola.

      Focus: la normativa in Italia per gli appartamenti in affitto.
      In Italia la normativa sugli affitti di camere e case è ben presente e peraltro diversificata in varie declinazioni, permettendo di fare un po' di tutto: dall'affitto semplice di camere o appartamenti senza servizi ("cd. Locazione Pura") all'affitto di camere o appartamenti con colazione, pulizie ed altri servizi.
      La Locazione pura obbedisce alla L. 431/98 (normativa Quadro sugli affitti) necessita di alcuni (pochi ma importanti) adempimenti ed avvertenze per poter essere avviata, tra cui la presenza di un contratto in forma scritta e la comunicazione obbligatoria in molti Comuni d'Italia, ma non ha particolari difficoltà, come invece può capitare per affittare una camera o appartamento con servizi di biancheria, pulizie e colazione.
      Infatti, in caso di presenza di questi servizi, la locazione pura diventa "struttura ricettiva" ed è invece soggetta alle normative delle 20 Regioni italiane, in forza della delega alle Regioni della materia turistica, ex art. V della Costituzione. In questi casi è infatti obbligatorio un iter complesso per l'apertura, che si conclude con la presentazione di una SCIA ("Segnalazione Certificata di Inizio Attività") al proprio Comune, per ottenere la "licenza" all'esercizio di una camera o di un appartamento in locazione a terzi con servizi, del tipo Bed and Breakfast, Affittacamere o Appartamento Vacanze.






      Come si fa ad essere in regola per affittare un appartamento nella tua città in Italia? Un apposito Vademecum per la locazione in Italia è disponibile: compila il modulo a fine pagina oppure clicca QUI e poni il quesito, AIBBA&AgICAV ti risponde in 24 ore! (Servizio rivolto agli abbonati o agli acquirenti di un ticket di risposta)
      Su Airbnb ci sono oltre 20mila annunci per pernottare a Roma, ma al Comune risultano solo 8600 attività ricettive extra-alberghiere. Significa che ci sono almeno 13.400 fantasmi in Airbnb/Roma, che si muovono nel vuoto normativo. A Torino, a fronte di 2446 sistemazioni pubblicate sul portale, appena 341 strutture (13%) hanno presentato la documentazione di inizio attività. 
      Bocciata anche Firenze, dove Airbnb ha appena firmato un accordo con il Comune impegnandosi a versare la tassa di soggiorno. Qui gli annunci sono 7497, ma i bed and breakfast e gli affittacamere registrati non raggiungono i mille. Stessa musica a Napoli con 2432 offerte ma solo 630 attività censite dal Comune. La maglia nera va a Milano: 12841 inserzioni e solo 515 negli elenchi del Comune (4%) nell’anno di Expo. Tra le principali destinazioni turistiche si salvano solo Venezia e Verona. (la Stampa- 27/2/2016).
      "I numeri - dice Bocca (Federalberghi) - smentiscono la 'favoletta' del gestore che accoglie l'ospite in casa propria. Il consumatore è ingannato due volte: viene tradita la promessa di vivere un'esperienza autentica e vengono eluse le normeposte a tutela della salute e della sicurezza. Né può essere sottaciuta la responsabilità delle piattaforme online, che adottano una posizione pilatesca e fanno finta di non vedere il traffico sospetto che transita attraverso i propri canali”.

      I risultati del monitoraggio realizzato da Federalberghi sono stati presentati a novembre 2015 a Parigi, città in cui si sta svolgendo la Convention mondiale degli host di Airbnb, unitamente ad analoghi studi realizzati dalle associazioni degli albergatori di Francia (UMIH), Germania (IHA), Olanda (KHN), Regno Unito (BHA) e Spagna (CeHAT). "A livello europeo - spiega Bocca - molti Paesi si stanno muovendo per sconfiggere le degenerazioni della sharing economy nel turismo. Tocca ora all'Italia dare un segnale importante, dettando regole ed istituendo controlli volti ad azzerare l'illegalità in uno dei settori tra i più importanti per l'economia del Paese". (Repubblica.it, nov. 2015) 
      Secondo il monitoraggio che Federalberghi sta realizzando con l'ausilio della società Incipit Consulting, Airbnb a ottobre 2015 pone in vendita in Italia 176.870 strutture (erano 234 nel 2009). Una crescita esponenziale - sottolinea la Federazione degli albergatori - a cui non fa seguito una significativa variazione del numero di attività ufficialmente autorizzate (le strutture extralberghiere censite dall'Istat oggi sono a quota 117.749). Tra le città italiane maggiormente interessate Roma con 18.546 unità, Milano con 11.397, Firenze con 5.736, Venezia con 3.908 e Palermo con 2.502. 

      Si guadagna di più con AIRBNB o con altri portali?
      In base alla comparazione prezzi tra Airbnb e Booking.com, ad esempio, una recente ricerca (dati AIBBA&AgICAV, agosto 2016 su dati luglio-agosto 2016 su 10 città-campione)) dimostra che i prezzi degli appartamenti sono su Airbnb in media il 27% meno cari che su Booking.com, senza considerare la commissione che il cliente paga a Airbnb (v. sopra il capitolo "Quanto costa Airbnb?"). 
      Il problema, come detto, è però la "certificazione di qualità", che manca su Airbnb. Infatti, mentre i portali professionali come Booking.com non iscrivono strutture prive di regolare licenza, Airbnb non fa selezione all'entrata, essendo un sito si semplici annunci. 

      Comparazione visibilità Booking.com e di Airbnb, Tripadvisor e Homelidays su Google. 
      Il posizionamento sul web di Booking.com e di Airbnb, Tripadvisor e Homelidays, a parità di chiavi di ricerca effettuate per gli appartamenti su Google.it Italia (es: "appartamenti vacanze in Puglia", "Appartamento vacanze a Bologna" o simili - dati AIBBA&AgICAV, agosto 2016 su dati luglio-agosto 2016 su 10 città-campione) vede Booking.com al 1° posto con il 58% di posizionamenti al 1° posto ed il 30% di posizionamenti al 2° posto (anche se in entrambi i casi quasi sempre in posizione "sponsorizzata").
      Airbnb al 2° posto con il 38% di posizionamenti al 1° ed il 49% di posizionamenti al 2° posto posto (anch'esso in entrambi i casi quasi sempre in posizione "sponsorizzata")
      TripAdvisor (viene per il 78% delle volte prima di Homelidays sulle 10 città campione) ed Homelidays seguono con percentuali molto minori sulle prime due posizioni, ma molto maggiore presenza alle primissime posizioni dei risultati cd. "organici" o "naturali" (ossia: non sponsorizzati) della prima pagina di ricerca di Google, rispetto a Booking.com e Airbnb, che invece sono più "debolucci" sulla ricerca naturale rispetto agli alri due per gli appartamenti vacanze.
      Il discorso è diverso per i Bed and Breakfast - anche se l'argomento non lo approfondisco qui - perchè Airbnb e Homelidays sono certamente molto più deboli nella visibilità rispetto a Booking.com e Tripadvisor, che si pongono al 1° e 2° posto, non essendo Airbnb e Homelidays siti specializzati nella promozione del B&B.

      Su chi puntare, quindi, per la visibilità di una camera o appartamento in affitto? L'effetto "Billboard".
      Certamente la visibilità di Booking.com e di Airbnb è maggiore di quello di altri portali, ma questo risultato non deve trarre in inganno. 
      La visibilità di una singola struttura ricettiva - così come di una camera o appartamento in affitto- ha un "valore" ben diverso se viene cercata su Booking.com o su Airbnb, come ho cercato di spiegare in questo articolo, perchè in primo luogo l'effetto "Manifesto" (cd. effetto "Billboard") dato da portali che selezionano le strutture inserite poi in Rete è ben maggiore dello stesso effetto su un sito di Annunci non selezionati come Airbnb. 
      In secondo luogo, inoltre la visibilità della singola struttura ricettiva varia molto da località a località e da Paese a Paese, anche in base ad una seria attività di SEO espressamente dedicata. In questo articolo (clicca QUI) descrivo l'importanza infatti dell'indicizzazione "naturale" della propria struttura, ossia non mediata da OTA o da portali, mediante un'appropriata attività di SEO (Search Engine Optimization). 
      Pertanto per concludere - ed anche se questa non è la sede per spiegare a fondo questo aspetto - potrei dire che è molto penalizzante nel lungo termine aspettarsi una visibilità del proprio appartamento in affitto solo dai portali esterni come quelli citati, che hanno "comportamenti" e "visibilità" non controllabili da noi, rinunciando così ad una propria "naturale" visibilità con proprio dominio. 
      Questo perchè, anzitutto ogni mese si devono pagare forti commissioni, che son come soldi che escono dalle nostre tasche invece che rimanere a noi. Un po'la stessa cosa di prendere in affitto un locale e gestirlo, invece che fare un mutuo per acquistare il fondo: ogni mese,  a parità di cifra spesa in affitto o rata mutuo, la differenza è che con il mutuo il denaro speso mese per mese si materializza in un bene che è tuo, l'affitto son soldi buttati dalla finestra!
      In secondo luogo, se accadesse mai che questi portali o piattaforme decidessero un giorno di "chiudere il rubinetto" del pagamento a Google della visibilità (ed un giorno potrebbero anche decidere di farlo!), le strutture che ne saranno avantaggiate saranno invece quelle che hanno comunque creato per sè le basi di visibilità "organica" o "naturale" del proprio appartamento/camera con un Seo dedicato, che dà identità esclusiva e non intermediata in Rete: che hanno scelto il mutuo, invece che l'affitto, per tornare alla similitudine di prima.


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      * Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere,  di AICAV - Associazione Italiana Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV - Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore (2011) e titolare di AIBBA&AgICAV - Agenzia Nazionale dei Bed & Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.

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      Strumenti di Cross-Selling: Il trasporto degli ospiti del Bed and Breakfast può essere un efficiente strumento di marketing. Il punto sulla normativa in Italia.

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      Il trasporto degli Ospiti da/per la struttura ricettiva in Italia è non solo consentito, ma può diventare anche un buon veicolo promo-commercialeper attirare clientela, anche in modo divertente.Il punto sulla normativa, consigli e suggerimenti per B&B/Affittacamere/Appartamenti Vacanze.

      Il punto di Stefano Calandra(chi è? Clicca QUI) - www.aibba.it 
        
      Quante volte come gestori di B&B o appartamenti vacanze vi sarete posti il problema dell'opportunità o della modalità corretta di trasporto dei vostri ospiti dalla stazione ferroviaria o dall'aeroporto alla struttura ricettiva? E viceversa? 
      La normativa in Italia.
      La normativa in Italia non ostacola il cd. "trasporto di cortesia"da parte del titolare della struttura ricettiva. Una nota del Ministero dei Trasporti (nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti indirizzata a Federnoleggio (prot. 0099365 del 17/11/2009, vedi QUI citata) anzi lo consente addirittura "senza se e senza ma" in maniera del tutto legittima!
       
      Si intende per "trasporto di cortesia" quello offerto dal titolare del B&B ai propri ospiti in partenza/arrivo, senza però che questo richieda un corrispettivo nè costituisca uno speciale benefit dovuto per l'acquisto a prezzo maggiorato di una camera, per il solo fatto di aver avuto il servizio di trasporto.
      Avvertenza: in caso di trasporto abituale di questi clienti della struttura è bene essere sicuri con la vostra Casa Assicuratrice di avere la copertura dei sinistri per i terzi trasportati sul veicolo, non a scopo di lucro. 

      Un buon strumento di Marketing: ll Cross-Selling. 
      L'utilizzo di strumenti che incrementino la tipicità dell'esperienza ben si confà alle piccole strutture ricettive, caratterizzate ed ubicate in luoghi dove l'Ospite cerca una buona dose di "fuga della realtà", che può essere ben aiutata da esperienze esilaranti o speciali, come il trasporto gratuito offerto dalla famiglia ospitante.Fare cross-selling significa infatti proporre qualcosa che possa completare l’offerta principale del tuo B&B. Offri qualunque cosa potrebbe piacere ai tuoi ospiti e studia le loro preferenze! (credits: www.hotelcinquestelle.it.)

      Una simpatica esperienza.
      Non di rado diventa quindi utile a questi fini ed anche, perchè no?, una "simpatica esperienza", quella di chi viene trasportato con mezzi particolari o caratteristici o magari anche solo con un'auto normalissima. 
       In quest'ultimo caso, allora, è solo magari un modo ottimo per incentivare la prenotazione in quella struttura quando sai che qualcuno ti prenderà alla stazione FS, su appuntamento, in modo informale ma attrezzato e ti riporterà con i bagagli pieni di souvenirs, alla fine del soggiorno.  
      E' anche un modo per il Turista per risparmiare sul costo del Taxi e di questi tempi, di magra economica e di competizione sul prezzo a livello globale, non è cosa trascurabile!
      Tra i mezzi più curiosi si trovano l'Ape Calessino della Piaggio, venduto a prezzo molto abbordabile (anche a rate di e 250 al mese circa) a circa 6.000 EUR e può portare 2 passeggeri. 
      Oppure la "mitica 5 piotte" (Fiat 500 vecchio modello), da sempre omologata per 4 persone (la più piccola tuttora al mondo!), magari con un portabagli esterno. Ma perchè non un'auto elettrica per un B&B tutto green-oriented oppure un bel trattore agricolo se vi trovate in campagna o un risciò se siete degli inguaribili amanti della pedalata? 


      E ora che avete capito che trasportare i propri ospiti in modo gratuito è non solo perfettamente legale, ma anche divertente.... sbizzarritevi!!

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      QUI un mio breve Curriculum Vitae.

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      * Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere,  di AICAV - Associazione Italiana Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV - Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore (2011) e titolare di AIBBA&AgICAV - Agenzia Nazionale dei Bed & Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.

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